{"id":3271,"date":"2018-03-05T13:57:02","date_gmt":"2018-03-05T13:57:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.coccostudiolegale.it\/?p=3271"},"modified":"2018-04-11T09:43:11","modified_gmt":"2018-04-11T09:43:11","slug":"gratuito-patrocinio-e-sovraindebitamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.coccostudiolegale.it\/en\/gratuito-patrocinio-e-sovraindebitamento\/","title":{"rendered":"Gratuito patrocinio e Sovraindebitamento"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Commento sentenza Tribunale di Torino, VI sezione, 16.11.2017 Est. Cecilia Marino<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ad oggi la maggioranza dei tribunali italiani non ammette la possibilit\u00e0 per il sovraindebitato di poter usufruire del \u201cgratuito patrocinio\u201d, ovvero del patrocinio a spese dello Stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 \u00e8 abbastanza sorprendente, considerato che la legge sul sovraindebitamento (L. n. 3\/2012) ha un ruolo spiccatamente sociale; essa \u00e8 stata istituita proprio per consentire anche alle piccole imprese ed alle persone fisiche (soggetti c.d. non fallibili), che si trovano in stato di crisi, di poter stralciare i propri debiti, pagando in base alle risorse concrete esistenti ed ottenere la cancellazione (c.d. esdebitazione) dei debiti impossibili da onorare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 evidente che il sovraindebitato ha risorse minime a disposizione e i costi della procedura da sovraindebitamento spesso costituiscono un grave ostacolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Difatti, il sovraindebitato che voglia accedere alla procedura da sovraindebitamento deve quanto meno sopportare (i) il costo dell\u2019OCC o del professionista facente funzione di OCC; (ii) il costo del legale che lo assiste e lo rappresenta durante tutta la procedura, fino all\u2019esdebitazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Poter usufruire del \u201cgratuito patrocinio\u201d, consentirebbe al sovraindebitato di essere sollevato da tali costi ed impiegare tutte le risorse per il pagamento dei propri debiti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, qualcosa si sta muovendo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Recentemente il Tribunale di Torino, VI sezione civile, con sentenza del 16.11.2017, Dott.ssa Cecilia Marino, ha stabilito che anche il sovraindebitato pu\u00f2 accedere al \u201cgratuito patrocinio\u201d, sia per quanto riguarda (i) il costo dell\u2019OCC o del professionista facente funzione di OCC; che per (ii) il costo del legale che lo assiste e lo rappresenta durante la procedura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come mai spesso i tribunali non ammettono questa possibilit\u00e0?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le motivazioni sono diverse, vediamo le pi\u00f9 importanti.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Innanzitutto, l\u2019art 74 del T.U.S.G. (Testo Unico Spese di Giustizia DPR n. 115\/2012) stabilisce, in sintesi, che il \u201cgratuito patrocinio\u201d \u00e8 ammissibile solo in presenza di un vero e proprio processo (che sia civile, penale, amministrativo, tributario, di volontaria giurisdizione).Sappiamo, per\u00f2, che la procedura di sovraindebitamento \u00e8 spaccata in 2 fasi, di cui solo la seconda \u00e8 un fase processuale vera e propria, perch\u00e9 si svolge davanti al Giudice (sezione fallimentare); mentre la prima fase \u00e8 antecedente e prodromica a quella processuale: essa consiste in una sorta di verifica di fattibilit\u00e0 della procedura stessa e si svolge con l\u2019ausilio dell\u2019OCC (o professionista facente funzione di OCC), il quale rilascia poi relativa attestazione di fattibilit\u00e0 o meno (c.d. relazione dell\u2019OCC). La relazione positiva dell\u2019OCC costituisce condicio sine qua non per l\u2019inizio della fase processuale vera e propria.E\u2019 evidente quindi che l\u2019ammissione al \u201cgratuito patrocinio\u201d da parte del sovraindebitato, mentre pu\u00f2 essere facilmente sostenuta per la fase processuale in senso stretto, diventa pi\u00f9 difficilmente sostenibile per la fase antecedente e prodromica che si svolge con l\u2019ausilio dell\u2019OCC.<\/li>\n<li>Un altro ostacolo \u00e8 costituito dal fatto che l\u2019art. 75 del T.U.S.G., per l\u2019ammissione al \u201cgratuito patrocinio\u201d, prevede che la parte sia assistita da un difensore, ovvero che ci sia l\u2019obbligo di assistenza tecnica da parte di un legale.Purtroppo la legge sul sovraindebitamento non prevede l\u2019obbligo di assistenza tecnica: trattasi di una lacuna criticata da pi\u00f9 parti. E quindi il sovraindebitato non potrebbe essere ammesso al \u201cgratuito patrocinio\u201d per il fatto che non sarebbe necessario per lui munirsi di un legale.Contrariamente a quanto sopra, la sentenza del Tribunale di Torino 16.11.2017 chiarisce che la <em>\u201c\u2026 dizione della legge (debba o possa essere assistito) esclude ogni rilevanza alla questione dell\u2019obbligo di assistenza legale nelle procedure di sovraindebitamento, dovendosi peraltro osservare che vi sono parti del procedimento in cui certamente e\u0300 obbligatoria la presenza del difensore (quali i reclami ex artt 737 c.p.c<\/em>.)\u201d.Inutile dire che, nella prassi, i casi di procedura da sovraindebitamento senza l\u2019intervento del legale sono pi\u00f9 unici che rari. Questa, infatti, \u00e8 una procedura concorsuale a tutti gli effetti, sebbene sia tarata sui soggetti non fallibili, e riveste caratteristiche di complessit\u00e0 e difficolt\u00e0 che necessitano l\u2019assistenza di un legale.La tesi di qualcuno in base alla quale tutto il lavoro necessario debba essere assorbito dall\u2019OCC \u00e8 impraticabile ed impraticata: sia perch\u00e9 l\u2019OCC \u00e8 organo terzo ed imparziale con il compito di attestare la fattibilit\u00e0 o meno della procedura (e quindi non pu\u00f2 assistere personalmente il sovraindebitato), sia perch\u00e9, nella realt\u00e0, dietro l\u2019istruzione di una pratica per sovraindebitamento, vi \u00e8 una mole di lavoro rilevante per la ricognizione dei fatti e per la ricostruzione documentale, che comporta un contatto serrato con il sovraindebitato, di cui non sempre l\u2019OCC \u00e8 disposto a farsi carico, spesso preferendo egli stesso che la pratica giunga gi\u00e0 istruita e documentata da un legale.Del resto, anche in altre procedure concorsuali non \u00e8 previsto l\u2019obbligo di assistenza da parte di un difensore (il debitore potrebbe presentare da solo una domanda di concordato preventivo) eppure ci\u00f2 non avviene quasi mai. Anzi, all\u2019indomani della riforma fallimentare, di fronte al tentativo di qualche debitore di accedere al concordato preventivo senza assistenza tecnica, gli stessi tribunali hanno esecrato tale modus operandi, invitando espressamente il debitore a munirsi di un legale (Linee Guida sezione fallimentare Tribunale di Milano verbale del 20.09.2012).Vale la pena aggiungere che la giurisprudenza in materia di sovraindebitamento ha gi\u00e0 sancito la necessit\u00e0 che il sovraindebitato sia munito di difensore (Tribunale di Vicenza 29.04.2012).<\/li>\n<li>Altro argomento di ostacolo all\u2019ammissione da parte del sovraindebitato al gratuito patrocinio deriva dall\u2019art. 15 comma IV della stessa L. n. 3\/2012. Tale norma stabilisce che \u201c<em>dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi e diversi oneri a carico della finanza pubblica,<\/em> <em>e le attivit\u00e0 degli stessi devono essere svolte nell\u2019ambito della risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente<\/em>\u201d.Secondo alcuni, tale norma troverebbe applicazione anche con riguardo alle spese derivanti allo Stato dall\u2019eventuale ammissione del sovraindebitato al \u201cgratuito patrocinio\u201d.Tuttavia, tale norma \u00e8 posta specificatamente all\u2019interno della sezione che disciplina il funzionamento degli organismi di composizione della crisi (OCC) e non riguarda la figura del sovraindebitato. Inoltre, il suddetto vincolo a non causare maggiori costi per la finanza pubblica non pu\u00f2 assolutamente inficiare il diritto alla difesa del sovraindebitato, costituzionalmente garantito.<\/li>\n<li>Infine, a sostegno della non ammissibilit\u00e0 del sovraindebitato al \u201cgratuito patrocinio\u201d, vi \u00e8 l\u2019opinione secondo la quale la procedura da sovraindebitamento \u00e8 pur sempre una procedura concorsuale e pertanto soggiace al principio della par condicio creditorum.Con la conseguenza che tutti i creditori del sovraindebitato (ivi compresi quindi l\u2019OCC e il legale che lo assiste durante la procedura) debbano necessariamente soddisfarsi sull\u2019attivo della procedura (ancorch\u00e9 in prdeduzione), e non all\u2019esterno di essa (come avverrebbe nel caso in cui l\u2019OCC e il legale venissero remunerati dallo Stato, in virt\u00f9 dell\u2019ammissione al \u201cgratuito patrocinio\u201d da parte del sovraindebitato). Insomma, il \u201cgratuito patrocinio\u201d violerebbe la par condicio creditorum ed il principio del soddisfacimento dei creditori sull\u2019attivo disponibile.La sentenza del Tribunale di Torino 16.11.2017 si oppone a tale argomento sostanzialmente in due modi: (i) sostenendo che anche nel sovraindebitamento \u00e8 previsto il ricorso alla c.d. finanza esterna, ovvero terzo soggetto che interviene con fondi propri al fine di concorrere al pagamento dei debiti, e che pertanto nulla osterebbe alla possibilit\u00e0 \u2013 mediante il \u201cgratuito patrocinio\u201d \u2013 da parte dello Stato di sopportare i costi dell\u2019OCC e del legale; (ii) sostenendo che la procedura da sovraindebitamento, pur essendo modellata sulla base delle altre procedure concorsuali, sarebbe un istituto a s\u00e9 stante e ben potrebbe atteggiarsi in maniera diversa con riguardo alla questione del pieno rispetto della par condicio creditorum e del principio del soddisfacimento dei creditori sull\u2019attivo disponibile.Ebbene, pur essendo tale sentenza ammirevole per le conclusioni riportate e pregevole nei suoi presupposti, si ritiene sommessamente che la suddetta argomentazione di carattere sistematico si perda nella sua ampiezza, relegando alcuni aspetti.Che la procedura da sovraindebitamento sia procedura concorsuale a tutti gli effetti, sebbene tarata sui soggetti non fallibili, \u00e8 opinione che abbiamo sempre sostenuto e che ossequia la pi\u00f9 autorevole dottrina.Il principio della par condicio creditorum, e quindi la natura concorsuale della procedura da sovraindebitamento, non pu\u00f2 essere pericolosamente relegato, per poter sostenere pi\u00f9 agevolmente la possibilit\u00e0 di ammissione al \u201cgratuito patrocinio\u201d, consentendo cos\u00ec la soddisfazione di alcuni crediti prededucibili (OCC e difensore), avvenga al di fuori dell\u2019attivo disponibile.A sostegno di ci\u00f2, si invoca innanzitutto il fatto che tanto il diritto alla difesa, tanto il diritto all\u2019aiuto dello Stato per l\u2019esercizio della difesa da parte dei non abbienti, siano diritti costituzionalmente garantiti, e come tali, diritti di rango superiore a qualsiasi norma ordinaria.Conseguentemente, i principi concorsuali (in tema di sovraindebitamento ed in tema di procedure concorsuali in senso stretto) non possono n\u00e9 violare direttamente, n\u00e9 inficiare tali diritti costituzionalmente protetti. Pertanto, la possibilit\u00e0 per il sovraindebitato di essere ammesso al \u201cgratuito patrocinio\u201d non pu\u00f2 essere ostacolata dalla forzosa applicazione della regola del soddisfacimento dei creditori sull\u2019attivo disponibile, in ossequio alla par condicio creditorum.Tanto pi\u00f9, come correttamente afferma la sentenza del Tribunale di Torino 16.11.2017, che tanto nelle procedure concorsuali quanto nel sovraindebitamento, si fa largo ricorso alla c.d. finanza esterna. A ci\u00f2 si aggiunge che la possibilit\u00e0 per tali creditori prededucibili (OCC e legale) di essere soddisfatti al di fuori della procedura, ovvero a spese dello Stato, non avviene sic et simpliciter, ma scatta solo quando il sovraindebitato \u00e8 al di sotto delle soglie minime di reddito previste.Infine, non si pu\u00f2 dimenticare l\u2019indiscussa ammissione al \u201cgratuito patrocinio\u201d, ovvero al patrocinio a spese dello Stato, anche in materia fallimentare. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19215\/2005, ha ritenuto che, in ambito fallimentare, il patrocinio a spese dello Stato sia la clausola di salvezza, al fine di a garantire al debitore la certezza di poter accedere alla difesa, impedendo ogni \u201c<em>lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito<\/em>\u201d.Non ammettere il sovraindebitato al \u201cgratuito patrocinio\u201d porterebbe ad un\u2019inspiegabile disparit\u00e0 di trattamento con l\u2019altro debitore che, superando la soglia di fallibilit\u00e0 ed essendo quindi soggetto alle procedure previste dalla legge fallimentare, ne verrebbe a beneficiare.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Milano, 5 marzo 2018<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Avv. Francesca Monica Cocco<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Gratuito patrocinio e Sovraindebitamento<\/strong>\u00a0 &gt;&gt;\u00a0<a href=\"http:\/\/www.coccostudiolegale.it\/documenti\/2018\/03\/gratuito-patrocinio-e-sovraindebitamento-05.03.2018.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Articolo in PDF<\/strong><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Tribunale di Torino 16.11.2017<\/strong>\u00a0 &gt;&gt;\u00a0<a href=\"http:\/\/www.coccostudiolegale.it\/documenti\/2018\/03\/Tribunale-di-Torino-16.11.2017-.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Sentenza in PDF<\/strong><\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Commento sentenza Tribunale di Torino, VI sezione, 16.11.2017 Est. Cecilia Marino Ad oggi la maggioranza dei tribunali italiani non ammette la possibilit\u00e0 per il sovraindebitato di poter usufruire del \u201cgratuito patrocinio\u201d, ovvero del patrocinio a spese dello Stato. 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