{"id":3545,"date":"2018-03-13T11:54:38","date_gmt":"2018-03-13T11:54:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.coccostudiolegale.it\/?p=3545"},"modified":"2018-04-11T09:41:41","modified_gmt":"2018-04-11T09:41:41","slug":"prededucibilita-del-professionista-negli-accordi-di-ristrutturazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.coccostudiolegale.it\/en\/prededucibilita-del-professionista-negli-accordi-di-ristrutturazione\/","title":{"rendered":"Prededucibilit\u00e0 del professionista negli accordi di ristrutturazione"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Commento sentenza Corte di Cassazione n. 1896\/2018<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In ossequio alle altre procedure concorsuali, anche negli accordi di ristrutturazione, disciplinati dall\u2019art. 182 bis L.F., i crediti del professionista sorti in funzione della procedura possono essere ammessi in prededuzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1896\/2018 pubblicata il 25 gennaio 2018, per la prima volta, prende una posizione netta sulla prededucibilit\u00e0 dei crediti professionali negli accordi di ristrutturazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di specie, il Tribunale di Verona, con decreto n. 20\/2015 depositato in data 16.02.201, adito ai sensi dell\u2019art. 98 L.F. in opposizione allo stato passivo fallimentare, aveva negato la prededucibilit\u00e0 dei crediti di due avvocati, che avevano effettuato prestazioni professionali in funzione dell\u2019omologazione dell\u2019accordo di ristrutturazione, in epoca anteriore al fallimento della societ\u00e0 stessa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, gli avvocati avevano chiesto di essere ammessi al passivo fallimentare nei termini seguenti: (i) in prededuzione, per prestazioni di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale funzionali all\u2019omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.; (ii) in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per prestazioni effettuate nel biennio antecedente al fallimento; (iii) al chirografo, per prestazioni effettuate prima del biennio suddetto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, con il decreto di esecutivit\u00e0 dello stato passivo, il credito degli avvocati veniva puramente ammesso al privilegio ex art. 2751 bis n. 2. Il Tribunale di Verona, adito in opposizione al decreto di esecutivit\u00e0 dello stato passivo, aveva confermato l\u2019ammissione al privilegio, sulla scorta di due motivazioni:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>l\u2019accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F., per il suo carattere privatistico, \u00e8 estraneo alle procedure concorsuali;<\/li>\n<li>l\u2019accordo di ristrutturazione, ancorch\u00e9 omologato, non aveva apportato alcuna utilit\u00e0 alla massa dei creditori, essendo stato dichiarato fallimento in data 26.07.2013, a fronte dell\u2019omologa dell\u2019accordo di ristrutturazione avvenuta non molto tempo prima, ovvero in data 16.03.2012.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con riguardo alla prima motivazione, la Corte di Cassazione stabilisce definitivamente che <em>\u201c\u2026 l\u2019accordo di ristrutturazione di cui all\u2019art. 182 bis appartiene agli istituti di diritto concorsuale\u2026<\/em>\u201d e ci\u00f2 a dispetto degli \u201c<em>annosi dibattiti dottirnali<\/em>\u201d sul punto, pur tenendo conto del carattere peculiare degli accordi di ristrutturazione, ovvero quello di atteggiarsi ad \u201c<em>ipotesi intermedia tra le forma di composizione stragiudiziale e le soluzioni concordatarie della crisi di impresa<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La riconduzione degli accordi di ristrutturazione all\u2019alveo degli istituti di diritto concorsuale \u00e8 motivata dal fatto che anche negli accordi di ristrutturazione vengono realizzate forme di controllo e pubblicit\u00e0, nonch\u00e9 effetti protettivi, coerenti con le caratteristiche degli istituti di diritto concorsuale, \u201c<em>pur nel rilevante spazio di autonomia privata, accordato alle parti<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si pensi, da un alto, alle condizioni di ammissibilit\u00e0, al deposito presso il tribunale competente, alla pubblicazione nel registro delle imprese ed alla necessit\u00e0 di omologazione; dall\u2019altro lato, ai meccanismi di protezione temporanea, all\u2019esonero della revocabilit\u00e0 degli atti, ai pagamenti ed alle garanzie poste in essere in sua esecuzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con riguardo, invece, alla seconda motivazione, ovvero l\u2019esclusione dalla prededucibilit\u00e0 per asserita mancanza di utilit\u00e0 per i creditori, la Corte di Cassazione non ha fatto altro che ribadire un principio ormai consolidato in materia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Difatti, con riguardo alle fattispecie in materia di concordato preventivo, la Corte ha ribadito il principio secondo il quale \u201c<em>il credito del professionista (nella specie, un avvocato) che abbia svolto attivit\u00e0 di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda, rientra de plano tra i crediti sorti &#8220;in funzione&#8221; della procedura e, come tale, a norma dell&#8217;art. 111, secondo comma, legge fall., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti\u201d<\/em> (inter alia, Cassazione n. 22450\/2015, n. 8958\/2014, n. 8533\/2013).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La ratio di tale principio va rinvenuta nell&#8217;essere, l&#8217;ammissione al concordato, in s\u00e9 sintomatica della funzionalit\u00e0 delle attivit\u00e0 connesse alla presentazione della domanda stessa di concordato, e tale funzionalit\u00e0 non pu\u00f2 \u201csuccessivamente\u201d venire meno, con un giudizio ex post in caso di successivo fallimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019apparato normativo, infatti, \u00e8 teso a favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d&#8217;impresa, senza che il debitore possa essere ostacolato nella ricerca di un\u2019assistenza professionale, che non abbia lo scudo della prededucibilit\u00e0, anche se ci\u00f2 potrebbe essere intesa come un&#8217;eccezione al principio della par condicio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la sentenza in esame, pertanto, lo svincolamento della prededucibilit\u00e0 dei professionisti, per attivit\u00e0 svolte in funzione della procedura, dal giudizio di utilit\u00e0 ex post, \u00e8 da ritenersi pienamente operante anche negli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Milano, 13 marzo 2018.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Avv. Francesca Monica Cocco<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Prededucibilit\u00e0 del professionista negli accordi di ristrutturazione<\/strong>\u00a0 &gt;&gt;\u00a0<a href=\"http:\/\/www.coccostudiolegale.it\/documenti\/2018\/03\/prededucibilit\u00e0-del-professionista-negli-accordi-di-ristrutturazione-13.03.2018.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Articolo in PDF<\/strong><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Corte di Cassazione n. 1896_2018<\/strong>\u00a0 &gt;&gt;\u00a0<a href=\"http:\/\/www.coccostudiolegale.it\/documenti\/2018\/03\/Corte-di-Cassazione-n.-1896_2018.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Sentenza in PDF<\/strong><\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Commento sentenza Corte di Cassazione n. 1896\/2018 In ossequio alle altre procedure concorsuali, anche negli accordi di ristrutturazione, disciplinati dall\u2019art. 182 bis L.F., i crediti del professionista sorti in funzione della procedura possono essere ammessi in prededuzione. 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