{"id":3964,"date":"2020-04-15T13:04:42","date_gmt":"2020-04-15T13:04:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.coccostudiolegale.it\/?p=3964"},"modified":"2020-12-04T09:00:51","modified_gmt":"2020-12-04T09:00:51","slug":"come-gestire-impossibilita-sopravvenuta-della-prestazione-covid-19","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.coccostudiolegale.it\/en\/come-gestire-impossibilita-sopravvenuta-della-prestazione-covid-19\/","title":{"rendered":"COVID-19. Come gestire l\u2019impossibilit\u00e0 sopravvenuta della prestazione. Ipotesi di impossibilit\u00e0 reciproca. Conservazione del contratto."},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 600;\">COVID-19. Come gestire l&#8217;impossibilit\u00e0 sopravvenuta della prestazione. Ipotesi di impossibilit\u00e0 reciproca. Conservazione del contratto.<\/span>\u00a0 &gt;&gt;\u00a0<a href=\"http:\/\/www.coccostudiolegale.it\/documenti\/2020\/04\/Covid-e-impossibilit\u00e0-della-prestazione-reciproca.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Articolo in PDF<\/strong><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 noto come l\u2019emergenza pandemiologica internazionale da COVID-19, che in Italia ha assunto numeri rilevanti, abbia determinato una paralisi dei traffici commerciali e dei servizi, dovuta alle varie decretazioni di urgenza, che hanno sostanzialmente stabilito il divieto di circolazione dei cittadini, se non per tassative motivazioni, e la sospensione di gran parte delle attivit\u00e0 produttive e di servizi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La paralisi dei traffici commerciali e di servizi ha causato, da parte degli operatori, l\u2019impossibilit\u00e0 di far fronte alle obbligazioni contrattuali, come conseguenza delle restrizioni e dei divieti posti dalla decretazione d\u2019urgenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa circostanza, in diritto, si chiama \u201csopravvenuta impossibilit\u00e0 della prestazione\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come \u00e8 facile immaginare, sono molti i giuristi (e non solo) che in questi ultimi tempi hanno espresso le proprie apprezzabili opinioni sulle conseguenze giuridiche derivanti dalla sopravvenuta impossibilit\u00e0 della prestazione, a seguito dell\u2019emergenza internazionale COVID-19.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il presente contributo, peraltro, intende essere volutamente sintetico, limitando il pi\u00f9 possibile l\u2019analisi puntuale degli istituti giuridici coinvolti (analisi largamente reperibile altrove), intendendo invece offrire un punto di vista diverso da quelli maggiormente diffusi sul web e sui media.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In estrema sintesi, i pi\u00f9 osservano che l\u2019emergenza pandemiologica costituisca quel fatto imprevendibile che legittimi la qualificazione della impossibilit\u00e0 sopravvenuta della prestazione <strong>come fatto non imputabile a colui che deve eseguirla.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Difatti la non imputabilit\u00e0 dell\u2019impossibilit\u00e0 della prestazione a colui che deve eseguirla, <strong>libera quest\u2019ultimo da ogni responsabilit\u00e0,<\/strong> tanto da non essere tenuto al risarcimento del danno nei confronti di colui il quale dovrebbe beneficiare di tale prestazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In base a ci\u00f2, l\u2019obbligazione esistente tra le parti si estingue; ovvero colui il quale dovrebbe beneficiare della prestazione (divenuta ormai impossibile) <strong>non \u00e8 tenuto ad effettuare la controprestazione (ad esempio il pagamento del servizio o del bene)<\/strong> ed avrebbe diritto altres\u00ec alla restituzione di quanto eventualmente gi\u00e0 versato per prestazioni in tutto o in parte ricevute.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tutto quanto sopra si fonda, sinteticamente, sugli artt. 1218, 1256, 1463 e 1464 del codice civile, i quali sanciscono puntualmente i presupposti ed i rimedi utilizzabili in caso di impossibilit\u00e0 sopravvenuta della prestazione (definitiva o temporanea; totale o parziale) per causa non imputabile a colui che deve eseguirla.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inutile osservare che tale impostazione, seppure corretta, abbia come naturale conseguenza un certo <em>favor creditoris<\/em>, ovvero una tutela giuridica, economica e sociale a favore di colui il quale riceve la prestazione (bene o servizio), che \u00e8 poi tenuto al pagamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, rimane totalmente vulnerabile l\u2019altra parte, la quale, a causa dell\u2019emergenza pandemiologica (la c.d. causa a lui non imputabile) perde di fatto il diritto a ricevere il pagamento, e quindi perde flussi di cassa, spesso a fronte di costi gi\u00e0 patiti o in atto, necessari all\u2019esecuzione di quella prestazione che \u00e8 divenuta impossibile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma siamo certi di guardare la questione da tutti i punti di vista? Facciamo un esempio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una societ\u00e0 eroga servizi educativi privati, mediante contratti basati sul pagamento di rette mensili da parte dei propri clienti. \u00c8 evidente che, a fronte della decretazione d\u2019urgenza, l\u2019istituto deve sospendere l\u2019erogazione dei propri servizi e pertanto inizia a ricevere dai suoi clienti le diffide alla restituzione di quota parte delle rette mensili gi\u00e0 versate, nonch\u00e9 la comunicazione di risoluzione dei contratti per impossibilit\u00e0 sopravvenuta; tutto ci\u00f2 a fronte di costi annuali gi\u00e0 innescati e pienamente operanti da parte dell\u2019istituto (affitto, utenze, dipendenti, materiale didattico ed educativo, <em>et cetera<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ebbene, al fine di guardare le cose da un altro punto di vista, ci poniamo il seguente paradossale interrogativo: se l\u2019istituto, anche in contrasto con le restrizioni di legge, riaprisse i battenti, al fine di seguitare ad offrire i propri servizi alla clientela, quest\u2019ultima <strong>sarebbe nelle condizioni di poter usufruire delle prestazioni? <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La risposta \u00e8 evidentemente no.<\/strong> Le restrizioni governative impongono (anche) la possibilit\u00e0 di lasciare la propria abitazione solo in ipotesi tassativamente previste.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E pertanto anche per i clienti dell\u2019istituto sarebbe impossibile potersi avvalere dei servizi educativi per i quali si sono contrattualmente impegnati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dunque, a parere di chi scrive, nella maggioranza dei casi, in cui si ritiene che l\u2019emergenza pandemiologica determini sopravvenuta impossibilit\u00e0 della prestazione <em>esclusivamente <\/em>per colui che deve eseguirla (con le conseguenze del caso), in realt\u00e0 vi sia <strong>una duplice impossibilit\u00e0 della prestazione, da ambo le parti <\/strong>(c.d. impossibilit\u00e0 di utilizzazione o fruizione della prestazione).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto lo scenario \u00e8 il seguente: la parte che dovrebbe eseguire la prestazione \u00e8 impossibilitata a seguito della decretazione d\u2019urgenza, ma anche l\u2019altra parte tenuta al pagamento non pu\u00f2 fruire della prestazione (o a seguito della decretazione di urgenza o semplicemente perch\u00e9 teme l\u2019esposizione al contagio).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 evidente che questa diversa impostazione non pu\u00f2 assurgersi a regola generale, ma si ritiene che essa ben possa essere declinata in molte fattispecie concrete.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vi \u00e8 ancora un altro rilievo in relazione ai contratti ad esecuzione continuativa, periodica o differita, ai sensi dell\u2019art. 1467 c.c. In questo tipo di contratti, quando l\u2019esecuzione della prestazione \u00e8 divenuta eccessivamente onerosa a causa di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, la parte tenuta alla prestazione pu\u00f2 domandare la risoluzione del contratto; mentre l\u2019altra parte pu\u00f2 evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le conseguenze di quanto sopra dell\u2019impatto pandemiologico sui rapporti contrattuali sono cos\u00ec sintetizzabili:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>verificare in concreto i presupposti per poter chiedere, alla parte impossibilitata ad effettuare la prestazione, la restituzione di quanto eventualmente gi\u00e0 pagato, <strong>posto che chi ha pagato non avrebbe potuto in ogni caso fruire delle prestazioni;<\/strong><\/li>\n<li>verificare in concreto la possibilit\u00e0 che <strong>anche la parte impossibilitata ad effettuare la prestazione possa chiedere la risoluzione del contratto<\/strong> (sul presupposto che anche la parte tenuta al pagamento sia impossibilitata a fruire della prestazione), come peraltro stabilito espressamente dalla Corte di Cassazione n. 26958\/2007 e n. 18047\/2018.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infine, si ritiene particolarmente pregevole, al fine di contemperare gli interessi di entrambe le parti:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>valutare innanzitutto la durata concreta della fase di stallo (se definitiva o temporanea);<\/li>\n<li>valutare se sia possibile basare il rapporto contrattuale su prestazioni parziali o alternative, con conseguente revisione del prezzo;<\/li>\n<li>valutare la possibilit\u00e0 di un congelamento del rapporto contrattuale per un determinato periodo, durante il quale \u2013 ad esempio \u2013 <strong>una parte versa solamente una quota prezzo destinata a coprire almeno i costi sostenuti dall\u2019altra parte, in vista di una reviviscenza in toto del rapporto contrattuale nei suoi termini originari.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">In conclusione, si ritiene percorribile l\u2019iniziativa da parte di colui che deve effettuare la prestazione ed \u00e8 intitolato a ricevere il pagamento (motivato ovviamente alla prosecuzione del rapporto contrattuale) di <strong>rinegoziare il contratto,<\/strong> modificandolo nel prezzo, nella durata e nelle altre condizioni, anche in virt\u00f9 dei principi di buona fede e di conservazione del contratto (artt. 1366, 1367 e 1375 c.c.) e di equit\u00e0 integrativa (art. 1374 c.c.). <strong>Un eventuale rifiuto assoluto ed ingiustificato dell\u2019altra parte potrebbe essere ritenuto lesivo dei predetti principi.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa riflessione, che interessa i professionisti del diritto e dell\u2019economia, riveste particolare importanza al fine di creare degli assetti giuridici, economici e sociali che consentano <strong>un giusto equilibrio ed un congruo contemperamento tra tutti gli operatori in fase di emergenza pandemiologica.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Milano, 15 aprile 2020.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Avv. Francesca Monica Cocco<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>COVID-19. Come gestire l&#8217;impossibilit\u00e0 sopravvenuta della prestazione. Ipotesi di impossibilit\u00e0 reciproca. 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