{"id":4096,"date":"2020-12-04T08:48:40","date_gmt":"2020-12-04T08:48:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.coccostudiolegale.it\/?p=4096"},"modified":"2020-12-04T08:55:10","modified_gmt":"2020-12-04T08:55:10","slug":"sovraindebitamento-ed-emergenza-economica-da-pandemia-covid-19","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.coccostudiolegale.it\/en\/sovraindebitamento-ed-emergenza-economica-da-pandemia-covid-19\/","title":{"rendered":"Sovraindebitamento ed emergenza economica da pandemia Covid-19."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 600;\">Sovraindebitamento ed emergenza economica da pandemia Covid-19.<\/span>&gt;&gt;\u00a0<a href=\"http:\/\/www.coccostudiolegale.it\/documenti\/2020\/12\/Sovraindebitamento-ed-emergenza-economica-da-pandemia-Covid-19.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Articolo in PDF<\/strong><\/a><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong><u> Accordo con i creditori e piano del consumatore in emergenza Covid-19.<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019atto di emanazione del Decreto Liquidit\u00e0 (decreto legge n. 23 dell\u20198 aprile 2020), nessuna norma si occupava in maniera espressa degli istituti di composizione della crisi da sovraindebitamento; sicch\u00e8 piovvero numerose e comprensibili critiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In tutti gli ordinamenti nazionali in cui \u00e8 stata introdotta la possibilit\u00e0 di ristrutturazione dei debiti in senso concorsuale per i soggetti non fallibili (il nostro sovraindebitamento), ci si era posti tre principali obiettivi<a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>la ripartenza del sovraindebitato (c.d. fresh start), ovvero consentire al sovraindebitato di potersi liberare del fardello dei debiti ed onorarli \u2013 seppure in misura falcidiata \u2013 in base alle proprie possibilit\u00e0 reddituali e patrimoniali, nel rispetto della par condicio creditorum; in guisa che il sovraindebitato possa poi riorganizzarsi economicamente, contribuendo al sistema e soggiacendo al prelievo fiscale;<\/li>\n<li>la deflazione giurisdizionale: l\u2019apertura di una procedura di sovraindebitamento permette di concentrare in una sola sede giurisdizionale plurime controversie e plurime procedure esecutive, impegnando il sistema giustizia in modo pi\u00f9 snello ed efficiente;<\/li>\n<li>la riaffermazione della legalit\u00e0: ovvero evitare che il soggetto in crisi cada nelle maglie della criminalit\u00e0 (la legge n. 3\/2012 \u00e8 stata varata come rimedio formale all\u2019usura e all\u2019estorsione).<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da ci\u00f2 si evince quanto censurabile sia stata la dimenticanza del sovraindebitamento nella stesura del Decreto Liquidit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A questa mancanza \u00e8 stato, almeno in parte, posto rimedio con la legge di conversione (legge n. 40 del 5 giugno 2020).<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"2\">\n<li><strong><u> Accordo con i creditori e piano del consumatore gi\u00e0 omologati: proroga di 6 mesi in automatico ex lege (art. 9, comma 1, Decreto Liquidit\u00e0).<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">E difatti, l\u2019art. 9 comma 1 del Decreto Liquidit\u00e0 \u00e8 stato cos\u00ec novellato, introducendo, accanto al concordato preventivo e a gli accordi di ristrutturazione, anche il piano del consumatore e l\u2019accordo con i creditori: \u201c<em>i termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Valgono, naturalmente, le stesse osservazioni svolte nel precedente paragrafo 2.7: la proroga \u00e8 automatica, senza valutazione alcuna da parte del Tribunale e senza necessit\u00e0 di atto di impulso del debitore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Balza agli occhi, dunque, come il legislatore dell\u2019emergenza abbia inteso favorire le procedure per sovraindebitamento solo in relazione ai piani del consumatore ed agli accordi con i creditori gi\u00e0 omologati ed in corso di esecuzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nessuna estensione al sovraindebitamento viene fatta delle disposizioni dell\u2019art. 9 comma 2 (istanza per deposito di nuovo piano nelle procedure non ancora omologate) e comma 3 (memoria per proroga fino a 6 mesi dei termini originari del piano o dell\u2019accordo non ancora omologati).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Persino la Corte di Cassazione, nella sua Relazione tematica n. 56\/2020, ha ravvisato nel Decreto Liquidit\u00e0 e successiva legge di conversione l\u2019assenza di disciplina per le imprese minori non fallibili, con la conseguenza che \u201c<em>per gli accordi sulla composizione della crisi o per il piano del consumatore non vi sia alcuna proroga dei termini di adempimento previsti nella proposta ai creditori, n\u00e9 alcuna possibilit\u00e0 per i soggetti sovraindebitati di adeguare le proposte gi\u00e0 presentate e gi\u00e0 approvate alle mutate condizioni economiche. N\u00e9 parrebbero applicabili in via analogica le misure d&#8217;eccezione previste per le imprese fallibili<\/em>\u201d<a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nessuna disposizione, dunque, per i casi in cui il piano del consumatore o l\u2019accordo con i creditori debbano essere ancora omologati dal Tribunale, ma che ben subiscono l\u2019impatto economico della pandemia da Covid-19.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Purtuttavia, come attenta dottrina ha osservato, \u201c<em>in filigrana, \u00e8 possibile trarre\u2026 dalla l. n. 3\/2012 gi\u00e0 gli strumenti per trovare delle soluzioni alle apparenti lacune<\/em>\u201d<a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">[3]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E pertanto, oltre alla eventuale possibilit\u00e0 di chiedere al Tribunale l\u2019applicazione in via analogica dell\u2019art. 9 Decreto Liquidit\u00e0 (valevole sul concordato preventivo, anche con riserva, e sull\u2019accordo di ristrutturazione) anche al piano del consumatore ed all\u2019accordo con i creditori, vi \u00e8 anche la possibilit\u00e0, per l\u2019appunto \u201c<em>in filigrana<\/em>\u201d, di trovare all\u2019interno della stessa legge n. 3\/2012 delle soluzioni alle lacune originate dalla normativa emergenziale.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"3\">\n<li><strong><u> Accordo con i creditori e piano del consumatore pendenti, ma non ancora ammessi e omologati: termine di 15 giorni per deposito di integrazioni alla proposta (art. 9, comma 3 ter, Legge n. 3\/2012).<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 9, comma 3 ter, della Legge n. 3\/2012, prevede che, dopo il deposito della proposta di accordo con i creditori o di piano del consumatore, in fase anteriore all\u2019ammissione e all\u2019omologa, il Tribunale pu\u00f2 concedere al debitore un termine perentorio<a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">[4]<\/a> non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Naturalmente, la predetta istanza per integrazioni e nuovi documenti potr\u00e0 ben essere motivata come conseguenza dell\u2019impatto economico derivante da pandemia Covid-19, sebbene la lettera dell\u2019art. 9, comma 3 ter, l. n. 3\/2012 non preveda espressamente la deduzione di motivazioni alla richiesta del termine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La dottrina ha osservato che nel caso del piano del consumatore, l\u2019unico ostacolo sarebbe la gi\u00e0 intervenuta omologa; mentre nel caso dell\u2019accordo con i creditori, l\u2019unico ostacolo sarebbe l\u2019intervenuta votazione negativa da parte dei creditori.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"4\">\n<li><strong><u> Accordo con i creditori pendente, gi\u00e0 ammesso, ma non ancora omologato: modifica alla proposta prima delle operazioni di voto (art. 11, comma 1, l. n. 3\/2012).<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 11, comma 1, l. n. 3\/2012, consente al debitore di modificare la proposta di accordo successivamente all\u2019ammissione (allorquando il Giudice ha verificato i requisiti di ammissione ed ha fissato l\u2019udienza), ma prima che si siano svolte le operazioni di voto<a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftn5\" name=\"_ftnref5\">[5]<\/a>, rectius, prima che i creditori abbiano votato negativamente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche questo momento pu\u00f2 essere utilizzato dal debitore per modifiche alla proposta, in ragione dell\u2019emergenza economica da pandemia Covid-19.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma se nel piano del consumatore non \u00e8 previsto il voto da parte dei creditori al fine di raggiungere una predeterminata maggioranza, nell\u2019accordo con i creditori \u00e8 necessario procedere alle operazioni di voto, al fine di ottenere almeno il 60% favorevole dei crediti (anche mediante silenzio\/assenso).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Va da s\u00e9 che, nell\u2019accordo con i creditori, la predetta istanza ex art. 11, comma 1, l. n. 3\/2012 trova ostacolo nella gi\u00e0 intervenuta votazione negativa da parte dei creditori; come del resto prevede il Decreto Liquidit\u00e0 per il concordato preventivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quindi, nell\u2019accordo con i creditori in sede di sovraindebitamento, qualora i creditori si siano espressi negativamente sulla proposta, il debitore non potr\u00e0 pi\u00f9 modificare la proposta di accordo, ai sensi dell\u2019art. 11, comma 1, l. n. 3\/2012<a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftn6\" name=\"_ftnref6\">[6]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Diversamente, nel piano del consumatore (che non prevede il voto), la predetta istanza potr\u00e0 sempre essere depositata fino all\u2019omologa; mentre nell\u2019accordo con i creditori, la predetta istanza potr\u00e0 essere depositata fino all\u2019omologa, sempre che i creditori non si siano gi\u00e0 espressi negativamente.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"5\">\n<li><strong><u> Accordo con i creditori e piano del consumatore omologati: successive modifiche per impossibilit\u00e0 sopravvenuta (art. 13, comma 4 ter, l. n. 3\/2012).<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso in cui, invece, le due procedure in questione siano gi\u00e0 \u201cchiuse\u201d, ovvero vi sia gi\u00e0 stata l\u2019omologa da parte del Tribunale, \u00e8 possibile, in questo contesto emergenziale, far leva sulla facolt\u00e0 concessa al debitore dall\u2019art. 13, comma 4 ter, l. n. 3\/2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E difatti: \u201c<em>quando l\u2019esecuzione dell\u2019accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest\u2019ultimo, con l\u2019ausilio dell\u2019organismo di composizione della crisi, pu\u00f2 modificare la proposta<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quindi, riepilogando, nei procedimenti gi\u00e0 omologati, il debitore ha di fronte a s\u00e9 due strade:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>9, comma 1, Decreto Liquidit\u00e0: ovvero fruire della proroga automatica ex lege di 6 mesi dei termini di adempimento della proposta di accordo o di piano;<\/li>\n<li>13, comma 4 ter, l. n. 3\/2012: ovvero modificare la proposta di accordo o di piano per impossibilit\u00e0 sopravvenuta di adempimento.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Va da s\u00e9 che tali strade possano anche coesistere, posto che la proroga di 6 mesi del Decreto Liquidit\u00e0 non \u00e8 soggetta ad atto di impulso del debitore, n\u00e9 a qualche vaglio di necessit\u00e0 od opportunit\u00e0 da parte del Tribunale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quindi, qualora la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento non sia da sola sufficiente a sopperire ai problemi derivanti dalla crisi economica, il debitore ben potrebbe chiedere la modifica della proposta di accordo o di piano gi\u00e0 omologata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dimostrando, in questo contesto, che l\u2019impossibilit\u00e0 di adempiere alla proposta di accordo o di piano gi\u00e0 omologata derivi dall\u2019impatto economico negativo da pandemia Covid-19, quale causa a lui non imputabile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pu\u00f2 essere interessante, sul piano pratico, raccontare quanto segue.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il C.N.D.E.C. Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, unitamente alla F.N.C. Fondazione Nazionale dei commercialisti, ha diffuso, nell\u2019aprile 2020, un documento titolato \u201c<em>Emergenza Covid-19: prime indicazioni operative per la gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento<\/em>\u201d, con il quale intende offrire delle soluzioni per adeguare la normativa emergenziale alla legge n. 3\/2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, il documento evidenzia la circostanza per cui l\u2019art. 13 comma 4 ter, in caso di modifica del piano o dell\u2019accordo per impossibilit\u00e0 sopravvenuta non imputabile al debitore, preveda l\u2019applicazione dei paragrafi 2 e 3.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In guisa da doversi \u201cripetere\u201d la fase di deposito della proposta di accordo, munita della relativa attestazione dell&#8217;Organismo di Composizione della Crisi, che sar\u00e0 notificata ai creditori per l&#8217;esercizio del diritto di voto, ovvero, per i piani del consumatore, passer\u00e0 al vaglio del Giudice per le opportune valutazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2, secondo il documento, ostacolerebbe la celerit\u00e0 della procedura di modifica del piano e dell\u2019accordo in un contesto emergenziale di difficolt\u00e0, mentre sarebbe auspicabile, in questi casi, una sorta di \u201c<em>procedimento abbreviato<\/em>\u201d.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"6\">\n<li><u> <\/u><strong><u>Accordo con i creditori e piano del consumatore omologati: risoluzione e cessazione per impossibilit\u00e0 sopravvenuta.<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Abbiamo dunque richiamato i contesti in cui la legge, in qualche maniera, tutela il debitore in procedura per sovraindebitamento, qualora i presupposti siano mutati per gli effetti economici negativi della pandemia e dunque non per motivi a lui imputabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 doveroso, per\u00f2, richiamare due disposizioni della legge n. 3\/2012 che in ogni caso infliggono sanzioni al debitore, anche per motivi a lui non imputabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Innanzitutto, l\u2019art. 14, comma 2, l. n. 3\/2012, regola la risoluzione dell\u2019accordo su istanza dei creditori e stabilisce che: \u201c<em>se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall\u2019accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l\u2019esecuzione dell\u2019accordo diviene impossibile<\/em> [anche, ndr] <em>per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore pu\u00f2 chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 14 bis, comma 2, lett. b), l. n. 3\/2012, regola la cessazione degli effetti del piano del consumatore su istanza dei creditori e stabilisce che: \u201c<em>se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l\u2019esecuzione del piano diviene impossibile<\/em> [anche, ndr] <em>per ragioni non imputabili al debitore\u201d<\/em> ciascun creditore pu\u00f2 chiedere al tribunale la cessazione degli effetti dello stesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A quanto sopra, si potrebbe aggiungere anche il caso di cessazione automatica di diritto (quindi senza necessit\u00e0 di apposita istanza da parte di un creditore, essendo sufficiente un provvedimento d\u2019ufficio da parte del tribunale) tanto degli effetti dell\u2019accordo con i creditori, quanto degli effetti del piano del consumatore, allorquando \u201c<em>il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie<\/em>\u201d (art. 11, comma 5, l. n. 3\/2012, richiamato dall\u2019art. 14 bis, comma 1, l. n. 3\/2012).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per ciascuna delle disposizioni menzionate, \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di reclamo al decreto secondo la disciplina per i procedimenti in camera di consiglio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ebbene, come si accennava, tutti questi casi infliggono sanzioni al debitore (ovvero la cessazione della procedura a vario titolo) che non riesce ad onorare i termini della proposta, anche qualora ci\u00f2 avvenga per ragioni a lui non imputabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel contesto emergenziale che ci occupa, non desterebbe stupore l\u2019eventuale iniziativa del creditore (o d\u2019ufficio del tribunale) volta ad ottenere, a vario titolo, la cessazione della procedura, come conseguenza dell\u2019inadempimento del debitore, anche qualora tale inadempimento derivi dalla crisi economica in corso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Va da s\u00e9 che la soluzione migliore per tale inconveniente sia una preventiva iniziativa del debitore, in fruizione delle possibilit\u00e0 descritte in precedenza, ovvero:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>integrare la proposta di accordo o di piano del consumatore e produrre nuovi documenti prima dell\u2019ammissione (art. 9, comma 3 ter, l. n. 3\/2012),<\/li>\n<li>modificare la proposta di accordo dopo l\u2019ammissione, prima delle operazioni di voto (art. 11, comma 1, l. n. 3\/202),<\/li>\n<li>modificare accordo o piano del consumatore gi\u00e0 omologati (art. 13, comma 4 ter, l. n. 3\/2012),<\/li>\n<li>differire di 6 mesi i termini di adempimento di accordo o piano del consumatore gi\u00e0 omologati (art. 9, comma 1, Decreto Liquidit\u00e0).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cio\u00e8: <strong>la tempestiva allerta da parte del debitore, per il quale l\u2019adempimento \u00e8 reso difficoltoso dalla crisi economica in corso, pu\u00f2 addirittura evitare e prevenire un\u2019eventuale iniziativa del creditore, volta alla cessazione della procedura, a vario titolo.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Purtuttavia, qualora il debitore sia rimasto inerte ed un creditore abbia invece attivato il tribunale per inadempimento al piano in corso, il primo potrebbe impugnare il correlato decreto (di risoluzione dell\u2019accordo, di cessazione degli effetti del piano del consumatore, di cessazione degli effetti dell\u2019accordo) secondo la disciplina per i procedimenti in camera di consiglio, deducendo il fatto che l\u2019inadempimento, pur essendo avvenuto per causa a lui non imputabile (integrando quindi i casi di cessazione e di risoluzione), \u00e8 stato comunque la conseguenza dell\u2019emergenza sanitaria in corso.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"7\">\n<li><strong><u> Giurisprudenza su sovraindebitamento ed emergenza Covid-19.<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Particolarmente interessanti risultano i provvedimenti del Tribunale di Napoli Nord del 3 aprile 2020 e del 17 aprile 2020<a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftn7\" name=\"_ftnref7\">[7]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come osservato<a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftn8\" name=\"_ftnref8\">[8]<\/a>, il \u201c<em>fil rouge<\/em>\u201d che collega questi due casi \u00e8 costituito dall\u2019ipotesi in cui il consumatore che aveva proposto un piano non possa pi\u00f9 adempiere regolarmente alle scadenze previste perch\u00e9 il cash flow sul quale contava non c\u2019\u00e8 pi\u00f9 o esso si riduce dal momento che, per la crisi, \u00e8 stato collocato in cassa integrazione oppure licenziato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il primo provvedimento<\/strong> \u00e8 relativo ad un caso in cui il debitore, che aveva gi\u00e0 depositato domanda per l\u2019omologa di un piano del consumatore, <u>prima dell\u2019omologa<\/u> stessa e con udienza gi\u00e0 celebratasi, deposita in via di urgenza istanza ai sensi dell\u2019art. 13, comma 4 ter, l. n. 3\/2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Difatti, in quei giorni il debitore, lavoratore dipendente, era stato messo in cassa integrazione Covid-19, e conseguentemente il suo stipendio sarebbe stato pi\u00f9 basso di quello originario, divenendo cos\u00ec impossibile pagare l\u2019importo mensile che, in base al piano, avrebbe dovuto conferire ai suoi creditori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Talch\u00e8, con la predetta istanza ai sensi dell\u2019art. 13, comma 4 ter, l. n. 3\/2012, il debitore chiedeva in via di urgenza al tribunale di prorogare la partenza del piano al 1\u00b0 ottobre 2020, allorquando non sarebbe pi\u00f9 stato in cassa integrazione (chiedendo quindi una sorta di \u201csospensione\u201d).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Tribunale di Napoli Nord, G.D. Dott. Graziano, con decreto del 3 aprile 2020, ha sostanzialmente accolto l\u2019istanza del debitore, ma su presupposti diversi da quelli dedotti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Difatti, il tribunale ha posto in evidenza quanto prima si \u00e8 accennato, ovvero che l\u2019istanza ai sensi dell\u2019art. 13, comma 4 ter, l. n. 3\/2012, presuppone che il piano del consumatore (o l\u2019accordo) siano gi\u00e0 stati omologati e che sopraggiunga successivamente l\u2019impossibilit\u00e0 dell\u2019esecuzione, per ragioni non imputabili al debitore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di specie, invece, pur essendosi gi\u00e0 celebrata l\u2019udienza, si era ancora nelle more dell\u2019omologa del piano del consumatore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, il Tribunale ha accolto l\u2019istanza del debitore su due presupposti principali:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>l\u2019art. 91 del Decreto Cura Italia ha stabilito il generale principio per cui \u201c<em>il rispetto delle misure di contenimento\u2026 \u00e8 sempre valutato ai fini dell\u2019esclusione, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilit\u00e0 del debitore, anche relativamente all\u2019applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati od omessi inadempimenti<\/em>\u201d, e pertanto questo principio di carattere generale, nel contesto emergenziale da coronavirus, pu\u00f2 essere applicata dal tribunale nel concedere la sospensione del termine di decorrenza degli obblighi da piano;<\/li>\n<li>se il tribunale dovesse rigettare l\u2019istanza (in quanto impropriamente basata sull\u2019art. 13, comma 4 ter), successivamente all\u2019omologa dovrebbe comunque concedere lo stesso provvedimento, in quanto il debitore reitererebbe la stessa istanza: quindi per motivi di economia processuale, l\u2019istanza pu\u00f2 comunque essere accolta anche se non vi \u00e8 stata ancora l\u2019omologa.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo provvedimento risulta interessante anche perch\u00e9 afferma (sebbene in maniera quasi apodittica) la prevalenza della possibilit\u00e0 per il debitore di chiedere la modifica del piano omologato (art. 13 comma 4 ter) rispetto alla possibilit\u00e0 per il creditore di chiedere la cessazione degli effetti del piano per inadempimento (art. 14 bis, comma 2, lett. b), l. n. 3\/2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Scrive il Giudice: \u201c<em>il rapporto tra art. 13, comma IV ter e art. 14 bis, comma II, lett. b) va inteso nel senso che prevale la volont\u00e0 del debitore di chiedere la modifica della proposta del piano rispetto a quella dei creditori di ottenere la cessazione degli effetti dell\u2019omologazione del piano del consumatore (possibilit\u00e0 evidentemente riconosciuta solo in presenza di cause non imputabili al debitore e non certo in caso di suo colpevole inadempimento)<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il secondo provvedimento<\/strong> \u00e8 relativo ad un piano del consumatore <u>gi\u00e0 omologato<\/u> e gi\u00e0 in fase di esecuzione, per il quale il debitore deposita corretta istanza ai sensi dell\u2019art. 13, comma 4 ter, l. n. 3\/2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Difatti, il debitore, lavoratore dipendente, aveva perso il lavoro a causa della crisi economica conseguente alla pandemia Covid-19 e pertanto chiedeva al tribunale di poter sospendere i pagamenti da piano (fino a quel momento puntualmente onorati), in particolare di poter sospendere i pagamenti in un arco temporale predeterminato, per un certo numero di rate; in modo da riprendere poi successivamente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Tribunale di Napoli Nord, G.D. Dott.ssa De Gennaro, con decreto del 17 aprile 2020, ha accolto l\u2019istanza del debitore, sostanzialmente sugli stessi presupposti del precedente provvedimento dello stesso tribunale del 3 aprile 2020 (prima esaminato), con un tassello in pi\u00f9, molto interessante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Giudice, difatti, nella sua pronuncia, ha dedotto altres\u00ec l\u2019applicazione in via analogica, al caso di specie, dell\u2019art. 9 Decreto Liquidit\u00e0, che, in quel momento (aprile 2020) non era ancora stato convertito in legge (n. 40 del 5 giugno 2020) e pertanto non ancora includeva (al comma 1) la proroga automatica ex lege di 6 mesi di accordi e piani gi\u00e0 omologati alla data del 23 febbraio 2020.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nonostante ci\u00f2, il Giudice ha ritenuto potessero applicarsi gli stessi principi anche al sovraindebitamento: \u201c<em>valga evidenziare che nel decreto liquidit\u00e0, il legislatore riconosce la possibilit\u00e0 di rivolgere direttamente istanze al tribunale se motivate con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto della emergenza epidemiologica Covid-19, cos\u00ec facendo entrare <\/em><strong><em>nel diritto della crisi di impresa <\/em><\/strong><em>come rilevante, tipizzandolo, il fatto sopravvenuto non imputabile ad una delle parti coinvolte nella esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi e della insolvenza<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 evidente che in tale stralcio, il Giudice ha ritenuto, a buon diritto, che la normativa sul sovraindebitamento sia parte integrante del \u201c<strong>diritto della crisi di impresa<\/strong>\u201d, e come tale meritevole di applicazione analogica della normativa emergenziale in tema di procedure concorsuali maggiori.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"8\">\n<li><strong><u> Liquidazione del patrimonio: rideterminazione del limite di sussistenza.<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Giova rammentare che la procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento, ai sensi degli artt. 14 ter e seguenti l. n. 3\/2012, \u00e8 un processo irreversibile, al pari del fallimento: pertanto, una volta aperta la liquidazione, non \u00e8 possibile \u201crinunciarvi\u201d<a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftn9\" name=\"_ftnref9\">[9]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono previsti meccanismi di conversione dell\u2019accordo e del piano del consumatore alla liquidazione (art. 14 quater l. n. 3\/2012), ma non viceversa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, in caso di apertura della liquidazione di tutti i beni del debitore, per far fronte ai propri debiti in misura concorsuale, l\u2019unico elemento suscettibile di revisione \u00e8 quello del limite di sussistenza personale e familiare stabilito dal Tribunale nel decreto di apertura (art. 14 quinquies, comma 2, lett. f, in conformit\u00e0 all\u2019art. 14 ter, comma 6, lett. b), con eventuale correlata variazione dell\u2019attivo liquidatorio (allorquando, dedotte le spese di sussistenza dai redditi del debitore, residua un margine disponibile, che va a confluire nell\u2019attivo).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, l\u2019art. 14 ter, comma 6, lett. b), stabilisce che siano esclusi dalla liquidazione, inter alia, \u201c<em>i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ci\u00f2 che il debitore guadagna con la sua attivit\u00e0, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice<\/em>\u201d; mentre il successivo art. 14 quinquies, comma 2, lett. f) stabilisce che tali limiti debbano essere fissati nel decreto di apertura della liquidazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non si rinviene alcuna disposizione che definisca immutabili \u2013 ovvero non suscettibili di revisione \u2013 tali limiti, posto che eventuale immutabilit\u00e0 sarebbe confliggente con la ratio stessa della norma, che intende garantire la dignitosa sussistenza personale e familiare del debitore non solamente all\u2019atto di apertura della liquidazione (laddove vi \u00e8 una prima cristallizzazione di tali limiti), ma per tutta la durata della liquidazione, obbligatoria per 4 anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tanto pi\u00f9 che l\u2019art. 14 undecies l. n. 3\/2012 stabilisce, per l\u2019altro verso, che nel corso dei 4 anni di durata della liquidazione eventuali beni sopravvenuti costituiscono oggetto di liquidazione, con correlata necessit\u00e0 di integrare l\u2019inventario; per beni sopravvenuti si intende anche liquidit\u00e0 finanziarie sopravvenute.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da tutto quanto sopra, discende il <strong>generale principio per cui, una volta verificati i presupposti di ammissione alla procedura di liquidazione, la stessa si svolge in maniera flessibile e duttile per tutti i 4 anni successivi: e se ben pu\u00f2 variare l\u2019attivo liquidatorio, ben potr\u00e0 anche variare il limite di sussistenza del debitore, in ragione delle sue entrate.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Attenta dottrina ha poi messo in evidenza<a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftn10\" name=\"_ftnref10\">[10]<\/a> i plurimi richiami della l. n. 3\/2012 ai procedimenti in camera di consiglio qualora compatibili (inter alia, il dettato dell\u2019art. 14 terdecies, comma 6, l. n. 3\/2012, in base al quale alla liquidazione \u201c<em>si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile<\/em>\u201d).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In ragione di questo richiamo, l\u2019eventuale revisione dei limiti di sussistenza, in costanza di durata quadriennale della procedura di liquidazione, pu\u00f2 fare diretto riferimento all\u2019art. 742 c.p.c., dedicato alla modificabilit\u00e0 e revocabilit\u00e0 dei decreti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In conclusione, in tale contesto, il debitore (che per effetto dei lockdown e della crisi economica da pandemia Covid-19) che ha visto diminuire le proprie entrate \u2013 con alterazione della \u201cripartizione\u201d tra limite di sussistenza e margine disponibile per i creditori \u2013 potr\u00e0 domandare la rideterminazione del limite di sussistenza fissato originariamente all\u2019apertura della liquidazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">O meglio: potr\u00e0 dedurre una nuova situazione reddituale (peggiorativa rispetto alla precedente), tale per cui non \u00e8 pi\u00f9 possibile conferire alla procedura l\u2019originario margine disponibile per i creditori (in quanto evidentemente, il minor reddito andr\u00e0 a colmare quasi esclusivamente le spese di sussistenza).<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"9\">\n<li><strong><u> Divieto di esecuzione sull\u2019abitazione principale e sovraindebitamento.<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Altro tema scottante riguardante il sovraindebitamento nel contesto emergenziale da Covid-19, \u00e8 quello relativo ai pignoramenti e alle esecuzioni sull\u2019abitazione principale del debitore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ad occuparsene \u00e8 il Decreto Ristori (decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, non ancora convertito in legge), il quale si propone \u201c<em>per la seconda volta di evitare, quanto meno temporaneamente, che i debitori soggetti a procedure esecutive immobiliari siano costretti a lasciare, quando sia staggita, la propria abitazione<\/em>\u201d<a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftn11\" name=\"_ftnref11\">[11]<\/a>. Difatti, al medesimo fine, era stato formulato l\u2019art. 54 ter del Decreto Cura Italia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si ritiene utile una ricostruzione temporale delle disposizioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Decreto Cura Italia (decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020) \u00e8 stato convertito, con modifiche, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 (entrata in vigore il 30 aprile 2020).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 54 ter del Decreto Cura Italia prevedeva che ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che avesse ad oggetto l\u2019abitazione principale del debitore era sospesa per 6 mesi dall\u2019entrata in vigore della legge di conversione dello stesso Decreto Cura Italia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, le procedure esecutive a carico dell\u2019abitazione principale erano sospese dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 27\/2020 di conversione del Decreto Cura Italia) al 31 ottobre 2020 (spirare del termine di 6 mesi).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oggi, l\u2019art. 4 comma 1 del Decreto Ristori (decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 n. 137, non ancora convertito in legge) non fa altro che prorogare al <strong>31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto\u00a0l&#8217;abitazione principale del debitore<a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftn12\" name=\"_ftnref12\">[12]<\/a> <\/strong>(precedentemente scadente al 31 ottobre 2020 in base all\u2019art. 54 ter Decreto Cura Italia).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 4 comma 1 del Decreto Ristori aggiunge un altro tassello: sancisce <strong>l&#8217;inefficacia\u00a0di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare dell&#8217;abitazione principale, effettuata dal\u00a025 ottobre 2020,\u00a0fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso Decreto Ristori <\/strong>(che sar\u00e0 presumibilmente alla fine di dicembre 2020).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Attenzione, per\u00f2.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tutto quanto sopra vale per le procedure esecutive individuali e non per i casi in cui il debitore abbia gi\u00e0 radicato una procedura di composizione della crisi per sovraindebitamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo perch\u00e9 sia l\u2019art. 54 ter del Decreto Cura Italia (che ha sospeso le esecuzioni immobiliari dal 30 aprile 2020 al 31 ottobre 2020), sia l\u2019art. 4 del Decreto Ristori (che ha prolungato la sospensione delle esecuzioni immobiliari sino al 31 dicembre 2020, sancendone anche l\u2019inefficacia) sono norme eccezionali e come tali non suscettibili di applicazione analogica, neppure al sovraindebitamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Chiarisce la giurisprudenza: \u201c<em>non si reputa, pertanto, invocabile l\u2019applicazione di una norma eccezionale dettata per le procedure esecutive individuali <\/em>[art. 54 ter Decreto Cura Italia o art. 4 Decreto Ristori, ndr]<em> una disciplina ex artt. 14 ter e ss. l, n. 3\/2012 che \u00e8, invece, esula dall\u2019ambito di cui agli artt. 555 e ss. c.p.c., attesa la sua specialit\u00e0. La natura concorsuale del procedimento di liquidazione e la conseguente non sussumibilit\u00e0 alla disciplina delle procedure esecutive che connota la procedura in esame si evince, peraltro, dallo stesso dato letterale laddove prevede all\u2019art. 14- quinquies, comma 2, lett. b, l. n. 3\/2012 che l\u2019apertura della liquidazione del patrimonio determina il blocco delle azioni esecutive (individuali)<\/em>\u201d (Tribunale di Milano del 4 novembre 2020 G.D. Dott. Giani in R.G. n. 89\/2020) <a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftn13\" name=\"_ftnref13\">[13]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vi \u00e8 da dire che, nell\u2019istanza di liquidazione relativa alla predetta pronuncia del Tribunale di Milano, la richiesta di autorizzare il debitore a rimanere temporaneamente in possesso dei beni\/diritti (rectius, dell\u2019abitazione principale) \u00e8 stata formulata in via generica, ovvero senza fare riferimento alla normativa emergenziale (art. 54 ter Decreto Cura Italia o art. 4 comma 1 Decreto Risori).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La predetta richiesta di autorizzazione a rimanere nell\u2019immobile liquidando, gi\u00e0 soggetto a procedura esecutiva, era invece fondata sulla disposizione di cui all\u2019art. 14 quinquies, comma 2, lett. e), secondo la quale, con il decreto di apertura della procedura di liquidazione, il Giudice \u201c<em>ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Qualche ostacolo all\u2019autorizzazione dell\u2019utilizzo dell\u2019abitazione principale poteva, diversamente, essere costituito dalla circostanza che la correlata procedura esecutiva individuale era gi\u00e0 in stadio avanzato, ovvero era gi\u00e0 intervenuta l\u2019aggiudicazione come conseguenza di fruttuoso esperimento di vendita.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Purtuttavia, il Giudice, senza tenere conto di tale circostanza e senza motivare il diniego in base all\u2019art. 14 quinquies, comma 2, lett. e), ha diversamente fondato il provvedimento in ragione dell\u2019inapplicabilit\u00e0 in via analogica della norma emergenziale di cui all\u2019art. 54 ter Decreto Liquidit\u00e0)<a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftn14\" name=\"_ftnref14\">[14]<\/a>.<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\" start=\"10\">\n<li><strong><u> Conclusioni.<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">In conclusione, l\u2019intervento del legislatore dell\u2019emergenza sugli istituti di composizione della crisi per sovraindebitamento appare quanto meno poco sollecito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Solamente l\u2019art. 9 comma 1, Decreto Liquidit\u00e0 (come convertito) stabilisce la proroga automatica ex lege dei termini di adempimento di accordo con i creditori e piano del consumatore gi\u00e0 omologati, ove in scadenza successivamente al 23 febbraio 2020.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per tutto quanto non normato, al fine di contenere l\u2019impatto economico negativo derivante dalla pandemia Covid-19 sui soggetti non fallibili che necessitano di ristrutturazione debitoria, \u00e8 possibile fare ricorso a quanto gi\u00e0 previsto dalla legge n. 3\/2012, ovvero opportunit\u00e0 di modifiche alle proposte di accordo o piano del consumatore, sia prima dell\u2019omologa, che successivamente; oltre alla possibilit\u00e0 di revisioni reddituali in sede di liquidazione del patrimonio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non resta, dunque, che attendere l\u2019entrata in vigore (al 1\u00b0 settembre 2021, salvo proroghe) del nuovo Codice della Crisi di impresa e dell\u2019Insolvenza, che \u2013 abrogando tanto l\u2019attuale legge fallimentare, quanto la legge n. 3\/2012 \u2013 sar\u00e0 unica fonte del diritto della crisi, anche quando investe i c.d. soggetti (attualmente) non fallibili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cosicch\u00e8, ogni qual volta debba intervenirsi su tale diritto, novellando il nuovo Codice, verr\u00e0 (forse) pi\u00f9 naturale considerare anche la disciplina in materia di sovraindebitamento, che \u2013 a quel punto \u2013 sar\u00e0 indissolubilmente legata a quella delle procedure concorsuali maggiori e della liquidazione giudiziale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Milano, 2 dicembre 2020<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Avv. Francesca Monica Cocco<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Fabio Cesare, \u201c<em>Le nuove frontiere del sovraindebitamento nella pandemia<\/em>\u201d, IlFallimentarista, Giuffr\u00e8, 14 aprile 2020.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> Corte di Cassazione, Relazione tematica n. 56 dell\u20198 luglio 2020 \u201c<em>Novit\u00e0 normative sostanziali del diritto emergenziale anti-Covid-19 in ambito contrattuale e concorsuale<\/em>\u201d, pag. 14.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftnref3\" name=\"_ftn3\"><sup>[3]<\/sup><\/a> Fabio Cesare, \u201c<em>Il sovraindebitamento dopo la conversione del decreto liquidit\u00e0 (D.L. 23\/2020)<\/em>\u201d, CrisieRisanamento.it, Giuffr\u00e8, 6 agosto 2020.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">[4]<\/a> La disposizione qualifica il termine come perentorio, ma non si esclude la possibilit\u00e0 di prorogarlo secondo gli ordinari principi della rimessione in termini stabiliti in via generale dall\u2019art. 153, comma 2, c.p.c. (\u201c<em>la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile pu\u00f2 chiedere al giudice di essere rimessa in termini<\/em>\u201d), posto che le fasi di lockdown che si sono susseguite hanno impedito al debitore di incontrare il Gestore della crisi ed il proprio advisor, con rallentamento della procedura per causa a lui non imputabile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftnref5\" name=\"_ftn5\">[5]<\/a> Tribunale di Milano del 29 dicembre 2017, che ha riconosciuto al debitore la possibilit\u00e0 di modificare la proposta (applicando analogicamente, dunque, l\u2019art. 172 l. fall.) essendo la richiesta pervenuta antecedentemente rispetto all&#8217;inizio delle operazioni di voto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftnref6\" name=\"_ftn6\">[6]<\/a> Lorenzo Rossi, \u201c<em>Istanza di concessione del termine per la formulazione di una proposta di accordo migliorativa<\/em>\u201d, CrisieRisanamento.it, Giuffr\u00e8, 16 ottobre 2020, in commento al Tribunale di Mantova del 25 maggio 2020, che ha rigettato l\u2019istanza del debitore di concessione di termine per effettuare una proposta migliorativa ai creditori, i quali si erano gi\u00e0 espressi negativamente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftnref7\" name=\"_ftn7\"><sup>[7]<\/sup><\/a> Tribunale di Napoli Nord del 3 aprile 2020, reperibile inter alia su DirittoeGiustizia.it, Unijuris.it, IlCaso.it; Tribunale di Napoli Nord del 17 aprile 2020, reperibile inter alia su IlCaso.it, Unijuris.it; in senso conforme Tribunale di Napoli Nord del 17 luglio 2020 reperibile inter alia su IlCaso.it, Unijuris.it.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftnref8\" name=\"_ftn8\">[8]<\/a> Fabio Valerini, \u201c<em>Gli effetti delle sopravvenienze collegate all\u2019emergenza COVID sui piani del consumatore<\/em>\u201d, DirittoeGiustizia.it, Giuffr\u00e8, 29 aprile 2020.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftnref9\" name=\"_ftn9\">[9]<\/a> Fabio Valerini, \u201c<em>Il debitore che abbia chiesto e ottenuto l\u2019apertura del procedimento di liquidazione dei suoi beni ai sensi degli artt. 14 ter ss. della Legge n. 3\/2012 non pu\u00f2 rinunciare alla domanda proposta<\/em>\u201d, IlFallimentarista, Giuffr\u00e8, 19 aprile 2017, in commento al Tribunale di Venezia del 16 ottobre 2016; in senso conforme, Tribunale di Treviso del 22 giugno 2017 (reperibile su FallimentieSociet\u00e0.it e su Unijuris.it).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftnref10\" name=\"_ftn10\">[10]<\/a> Fabio Cesare, \u201c<em>Il sovraindebitamento dopo la conversione del decreto liquidit\u00e0 (D.L. 23\/2020)<\/em>\u201d, CrisieRisanamento.it, 6 agosto 2020.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftnref11\" name=\"_ftn11\">[11]<\/a> Filippo Lamanna, \u201c<em>Gli effetti negativi del Covid-19 sul linguaggio di chi scrive le leggi: la sospensione\/inefficacia delle procedure esecutive sulla prima casa del debitore<\/em>\u201d, IlFallimentarista.it, Giuffr\u00e8, 9 novembre 2020.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftnref12\" name=\"_ftn12\">[12]<\/a> La misura \u00e8 valida solo per l&#8217;abitazione principale: quella casa dove abitualmente vivono il proprietario e i familiari. Il divieto di pignoramento si applicherebbe dunque se il debitore \u00e8 residente in quella casa e questa sia accatastata a uso esclusivo di abitazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftnref13\" name=\"_ftn13\">[13]<\/a> Tribunale di Milano del 4 novembre 2020 G.D. Dott. Giani in R.G. n. 89\/2020, in <a href=\"https:\/\/www.tribunale.milano.it\/files\/proconcorsuali\/DECRETO%2089-20.pdf\">https:\/\/www.tribunale.milano.it\/files\/proconcorsuali\/DECRETO%2089-20.pdf<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"applewebdata:\/\/2623020D-8AC4-4DFA-909A-C222BC2D2FFB#_ftnref14\" name=\"_ftn14\">[14]<\/a> Tra l\u2019altro, la richiesta di permanenza ai sensi del novellato art. 560 c.p.c. era stata inoltrata anche in sede di procedura esecutiva individuale, ma rigettata sulla base del rischio di deprezzamento dell\u2019abitazione in sede di vendita, qualora ancora occupato (Tribunale di Milano del 15 ottobre 2019, R.G.E. n. 2894\/2016, G.E. Dott. Fiengo).<\/p>\n\n\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sovraindebitamento ed emergenza economica da pandemia Covid-19.&gt;&gt;\u00a0Articolo in PDF Accordo con i creditori e piano del consumatore in emergenza Covid-19. 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