Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione: le principali novità del Decreto Liquidità.

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1. Premessa.

I riflessi economici e finanziari negativi derivanti dalla diffusione italiana e mondiale della pandemia da Covid-19 (c.d. coronavirus) hanno portato il Governo ad una serie di iniziative legislative volte a contenere tali effetti sull’economia nazionale.

Queste iniziative si sono affastellate nell’ultimo anno in maniera incessante, tanto da esser stata definita una vera e propria “alluvione normativa[1].

Con particolare riguardo alle procedure concorsuali, sono state approntate diverse disposizioni, in deroga all’attuale disciplina fallimentare, con il dichiarato obiettivo di “garantire la piena efficacia degli strumenti alternativi al fallimento” [2].

Il legislatore, difatti, ha voluto offrire la possibilità, alle imprese attualmente soggette a procedure concorsuali, di beneficiare di ulteriori termini – eccezionali rispetto alla disciplina fallimentare – al fine di poter garantire il proficuo andamento della procedura concorsuale stessa ed impedirne il collasso, a beneficio del miglior soddisfacimento del ceto creditorio[3].

È assolutamente necessario premettere che la seguente relazione non può ritenersi esaustiva.

Questo perché la normativa emergenziale è estremamente variegata (decreti legge, leggi di conversione, DPCM, et cetera) ed è, pressoché quotidianamente, oggetto di numerose novelle.

Inoltre la disciplina concorsuale – oltre alle novelle derivanti dalla normativa emergenziale predetta – è attualmente oggetto di una riforma epocale, ovvero l’avvento del nuovo Codice della Crisi di impresa e dell’Insolvenza, di cui al D. Lgs. n. 14/2019, già oggetto di correttivi, che dovrebbe entrare in vigore al 1° settembre 2021.

Purtuttavia si ritiene opportuno, in questa sede, richiamare sinteticamente i più importanti interventi emergenziali in tema di procedure concorsuali maggiori, in quanto utili nella disamina dell’impatto dell’emergenza economica da pandemia Covid-19 sugli istituti per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

2. Normativa emergenziale in tema di fallimento e procedure concorsuali maggiori.

Per quanto riguarda fallimento da un lato, e concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dall’altro, in estrema sintesi, si rammentano le seguenti disposizioni straordinarie.

Le norme di riferimento sono l’art. 9 e l’art. 10 del c.d. Decreto Liquidità (Decreto Legge n. 23/2020, convertito con la Legge n. 40/2020), articoli rubricati rispettivamente “Disposizioni in materia di concordato preventivo e ristrutturazione” e “Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza”.

3. Fallimento: straordinaria improcedibilità (art. 10 Decreto Liquidità).

Il legislatore, sulla scia degli altri Paesi Europei, prevede l’improcedibilità, optando per una misura eccezionale e temporanea, volta a sbarrare sia le istanze dei creditori, sia quelle in proprio del debitore, così consentendo a quest’ultimo di “valutare con maggior ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla soluzione della crisi di impresa senza essere esposti alle conseguenze civili e penali connesse ad un aggravamento dello stato di insolvenza che in ogni caso sarebbe in gran parte da ricondursi a fattori esogeni[4].

Sicché, ai sensi dell’art. 10 Decreto Liquidità, le domande di fallimento depositate tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, che siano conseguenza della pandemia, debbono essere dichiarate improcedibili dal Tribunale, facendo salva solo qualche eccezione.

Difatti, viene precisato che l’improcedibilità per le istanze di fallimento depositate nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, non si applica:

  • al ricorso presentato dall’imprenditore in proprio, quando l’insolvenza non è conseguenza dell’epidemia di Covid-19;
  • all’istanza di fallimento da chiunque formulata derivante dagli articoli 162, comma 2(dichiarazione di fallimento conseguente a inammissibilità del concordato preventivo), 173, comma 2 e 3 (dichiarazione di fallimento conseguente a revoca dell’ammissione al concordato preventivo), e 180, comma 7 (dichiarazione di fallimento conseguente a mancata omologazione del concordato preventivo) l. fall.;
  • alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all’ art. 15, comma 8, l. fall., quando la richiesta è presentata ai sensi dell’art. 7, numero 1), l. fall. (dichiarazione di fallimento su istanza del pubblico ministero, con richiesta di provvedimenti cautelari o conservativi).

Inoltre, quando, dopo la dichiarazione di improcedibilità, faccia comunque seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10(fallimento dell’imprenditore cessato), 64 (inefficacia degli atti a titolo gratuito), 65 (inefficacia dei pagamenti di crediti che scadono il giorno della dichiarazione di fallimento o successivamente), 67, comma 1 e 2 (revocatoria degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie), 69-bis (azioni revocatorie) e 147 (fallimento dei soci di una s.r.l.) l. fall.

La ratio di tale norma è quella di evitare che il blocco delle istanze produca conseguenze irreversibili; essa dispone che il periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 non venga computato nei termini di cui agli articoli citati: quando il termine cade durante o dopo il periodo di sospensione sarà prorogato per un periodo corrispondente, evitando che il curatore, il creditore o il pubblico ministero decadano definitivamente dalle possibilità concesse dagli articoli oggetto della disposizione.

4. Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione pendenti, ma non ancora omologati: termine fino a 90 giorni per deposito di nuovo piano o accordo (art. 9, comma 2, Decreto Liquidità).

In costanza di procedura di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione pendenti, ma non ancora omologati (sempre che i creditori non abbiano già bocciato la proposta con votazione negativa), al debitore si offrono due possibilità: presentare un nuovo piano in vista dell’omologa (art. 9, comma 2, Decreto Liquidità) oppure modificare semplicemente i termini di adempimento del piano già depositato ancora da omologare (art. 9, comma 3, Decreto Liquidità).

Vediamole separatamente.

Nel caso in cui alla data del 23 febbraio 2020 (data spartiacque) sia pendente un procedimento di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione, senza che vi sia stata ancora l’omologa, il debitore può depositare un’istanza per la concessione di un termine, non superiore a 90 giorni e non prorogabile, per il deposito di una nuova proposta di concordato oppure di un nuovo accordo di ristrutturazione, con decorrenza del termine dalla data del decreto stesso di assegnazione.

Non è possibile presentare la predetta istanza in sede di concordato preventivo, qualora via sia già stata l’adunanza dei creditori e non siano state raggiunte le maggioranze stabilite dalla legge[5].

L’istanza deve essere depositata prima dell’omologa e non prevede alcuna valutazione del tribunale ai fini dell’accoglimento o meno in ragione dell’emergenza sanitaria, né è previsto il parere del commissario giudiziale.

Non è necessario, quindi, che il debitore adduca delle motivazioni (inerenti o non inerenti l’emergenza sanitaria ed economica).

Il tribunale, dunque, deve semplicemente prendere atto della richiesta, verificando esclusivamente la ricorrenza delle uniche 2 condizioni di ammissibilità previste dalla norma, ovvero:

  • pendenza della procedura alla data del 23 febbraio 2020;
  • la non ricorrenza di votazione negativa da parte dei creditori nel concordato preventivo.

La norma, difatti, parla volutamente di semplice “istanza” e non di “memoria”, come avviene in altri casi in cui è prevista, invece, valutazione da parte del Tribunale.

Così come parla di “assegnazione del termine” da parte del Tribunale, come conseguenza del deposito dell’istanza, ciò che non implica attività di valutazione, se non quella riguardante le due condizioni di ammissibilità tassativamente previste.

In un caso di procedura di concordato preventivo in stadio avanzato, il Tribunale di Foggia, con decreto del 1° luglio 2020, ha assegnato il termine per il deposito di nuova proposta di concordato ai sensi dell’art. 9, comma 2, Decreto Liquidità, revocando la già fissata procedura competitiva ex art. 163 bis l. fall., (con ordine di restituzione agli offerenti, da parte della cancelleria, delle buste integre contenenti l’offerta) e revocando, altresì, l’udienza per l’adunanza dei creditori, disposta con precedente provvedimento, ma non ancora celebratasi[6].

Infine, pare possa ben dirsi che – una volta che il Tribunale abbia riscontrato i 2 requisiti di ammissibilità – i creditori semplicemente “subiscano” tale decisione di sostituzione della proposta.

5. Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione pendenti, ma non ancora omologati: differimento dei termini di adempimento in origine previsti fino a 6 mesi (art. 9, comma 3, Decreto Liquidità).

Alternativamente alla precedente possibilità di chiedere il deposito di nuovo piano o accordo, nel caso in cui alla data del 23 febbraio 2020 sia pendente un procedimento di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione, senza che vi sia stata ancora l’omologa, il debitore può depositare una memoria al fine di richiedere il differimento dei termini originariamente previsti fino ad un massimo di 6 mesi (art. 9, comma 3, Decreto Liquidità).

La memoria deve essere depositata prima dell’omologa e deve contemplare l’allegazione dei documenti comprovanti la necessità del differimento dei termini originariamente previsti; necessità che quindi è oggetto della valutazione del Tribunale ai fini dell’accoglimento o meno.

La norma, difatti, parla volutamente di “memoria” e non di semplice “istanza”, come avviene in altri casi in cui non è prevista, invece, valutazione da parte del Tribunale.

Dal tenore letterale della norma, attenta dottrina desume che la memoria possa essere presentata anche successivamente all’approvazione della proposta di concordato da parte dei creditori (ancorché tale proposta prevedesse termini originari di adempimento diversi), e che non sia successivamente necessario ripetere le operazioni di voto[7] per la nuova proposta recante i termini differiti.

Nel caso in cui la predetta memoria di differimento dei termini venga presentata in sede di concordato preventivo, il Tribunale deve acquisire il parere del commissario giudiziale.

È stato osservato[8] che, in questo caso, il parere del commissario giudiziale vada a sostituire – rendendola superflua – l’attestazione del professionista indipendente circa la fattibilità del piano in relazione ai nuovi termini di adempimento differiti e che non si applichi l’art. 179 l. fall., laddove è previsto che i creditori possano costituirsi nel giudizio di omologa, quando sono variate le condizioni di fattibilità.

Il Tribunale, dunque, nel decidere sulla domanda di omologa, valuterà, tra le altre cose, anche la richiesta del differimento dei termini originariamente previsti; in caso positivo, indicherà nel provvedimento di omologa i nuovi termini differiti.

Infine, pare possa ben dirsi che – una volta che il Tribunale ed il commissario abbiano valutato positivamente la necessità di differimento dei termini in origine previsti a causa dell’emergenza sanitaria ed economica in corso – i creditori semplicemente “subiscano” tale decisione di differimento dei termini fino a 6 mesi, non potendo né votare nuovamente, né altrimenti esprimersi sulla fattibilità del piano.

6. Concordato con riserva ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall.: proroga eccezionale dei termini di deposito della proposta fino a 90 giorni (art. 9, comma 4, Decreto Liquidità)

Il legislatore si è occupato dei casi in cui, alla data del 23 febbraio 2020, siano state depositate domande di concordato preventivo, con riserva di successivo deposito della proposta, del piano e della documentazione ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall.

In questa ipotesi, si aprono due scenari alternativi:

(i) qualora sia ancora pendente il primo termine offerto dal Tribunale in via ordinaria (tra 60 e 120 giorni), il debitore ha ancora a sua disposizione la possibilità di chiedere la proroga (di non oltre 60 giorni) ai sensi della legge fallimentare;

(ii) qualora, invece, sia già pendente il termine di proroga, il debitore ha la possibilità di depositare (prima della scadenza del termine di proroga) istanza ai sensi dell’art. 9, comma 4, Decreto Liquidità, al fine di richiedere ulteriore proroga in via straordinaria di non oltre 90 giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione, purché sia resa necessaria con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza Covid-19; e ciò anche qualora sia stata depositata domanda di fallimento.

Il Tribunale, dunque, valuterà la necessità della predetta proroga straordinaria, in relazione ai fatti sopravvenuti per effetti della pandemia, su parere del commissario giudiziale ove nominato, potendo disattendere l’istanza oppure accogliendola, anche concedendo un termine inferiore a quello richiesto dal debitore.

7. Accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182 bis l. fall.: proroga eccezionale del termine per il deposito dell’accordo fino a 90 giorni (art. 9, comma 5, Decreto Liquidità).

Con intervento speculare a quello precedente, il legislatore si è occupato altresì dell’ipotesi in cui, alla data del 23 febbraio 2020, sia pendente il termine (di non oltre 60 giorni) per perfezionare le trattative con i creditori, depositando definitivo accordo di ristrutturazione con relativa attestazione, ai sensi dell’art. 182 bis, comma 7, l. fall.

In tale ipotesi, il debitore ha facoltà (prima della scadenza del termine già concesso) di depositare istanza ai sensi dell’art. 9, comma 5, Decreto Liquidità, al fine di richiedere una proroga in via straordinaria di non oltre 90 giorni per il deposito del definitivo accordo di ristrutturazione, purché sia resa necessaria con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza Covid-19.

Il Tribunale, dunque, valuterà i concreti e giustificati motivi della predetta istanza ed il permanere della sussistenza dei presupposti per addivenire all’accordo, potendo disattendere l’istanza oppure accogliendola, anche concedendo un termine inferiore a quello richiesto dal debitore; la valutazione avviene in camera di consiglio, senza che debba essere integrato il contraddittorio ai sensi dell’art. 182 bis, comma 7, primo periodo, l. fall.

8. Concordato con riserva ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall. e accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182 bis, comma 7: accesso al piano attestato di risanamento (art. 9, comma 5 bis, Decreto Liquidità).

Particolarmente interessante risulta l’introduzione (ad opera della legge di conversione del Decreto Liquidità) della possibilità – per il debitore che alla data del 23 febbraio 2020 abbia già ottenuto i termini di cui all’art. 161, comma 6, l. fall o i termini di cui all’art. 182 bis, comma 7, l. fall. – di accedere all’istituto del piano attestato di risanamento ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.

Difatti, dopo l’emanazione del Decreto Liquidità ed in sede di predisposizione della relativa legge di conversione, si propugnava da più parti la necessità di contenere la probabile ondata di fallimenti, conseguente alla fine del periodo di improcedibilità degli stessi al 30 giugno 2020.

La ratio della nuova norma risiede dunque nella necessità di soccorrere le imprese, nell’ampliare l’alveo di scelta degli strumenti idonei a porre fine allo stato di crisi derivante dalla pandemia.

È stato opportunamente osservato che “la disposizione di nuovissimo conio non esaurisce lo spettro dei casi in cui può farsi luogo a rinuncia alla procedura durante il preconcordato, per il semplice motivo che lo sbocco di tale situazione ben può non consistere nel deposito di un piano di risanamento attestato[9].

E difatti, il debitore in preconcordato può sempre percorrere le strade canoniche offerte dalla legge fallimentare (id est, rinuncia tout court, rinunzia con istanza di fallimento in proprio, rinuncia con dimostrazione di insussistenza dello stato di insolvenza, deposito di domanda di accordo di ristrutturazione in luogo del piano di concordato).

Oltre a quanto sopra, si aggiunge un’altra possibilità.

In virtù dell’art. 9, comma 5 bis, Decreto Liquidità, il debitore – che entro il 31 dicembre 2021 abbia già ottenuto dal Tribunale i termini per depositare il piano concordatario (ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall.) oppure abbia già ottenuto i termini per depositare l’accordo di ristrutturazione dei debiti (ai sensi dell’art. 182 bis, comma 7, l. fall.) – può rinunciare alle predette procedure, depositando presso il Tribunale la documentazione relativa alla pubblicazione nel registro delle imprese di piano attestato di risanamento ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.

Il Tribunale non potrà che prenderne atto, solo verificando la completezza e la regolarità della documentazione, pronunciando l’improcedibilità delle procedure precedentemente radicate.

Questa novità ha destato perplessità in dottrina[10], in quanto andrebbe a generare un periodo inusitato di automatic stay, nel momento in cui il debitore deposita una domanda di concordato preventivo con riserva e fruisce della sospensione delle procedure esecutive e cautelari sul proprio patrimonio, pur concludendo il suo percorso di ristrutturazione con un piano attestato di risanamento, anziché con un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione.

9. Concordato con riserva ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall.: termini più favorevoli con istanza di fallimento pendente (art. 9, comma 5 ter, Decreto Liquidità).

L’art. 9, comma 5 ter, Decreto Liquidità amplia i termini per il deposito della proposta, del piano e della documentazione nel concordato preventivo con riserva ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall, in costanza di procedimento per la dichiarazione di fallimento.

Difatti, in base alla vigente legge fallimentare, qualora sia pendente un’istanza di fallimento in danno al debitore che deposita una domanda di concordato con riserva, il tribunale può concedere termine solamente di 60 giorni, prorogabili di non oltre 60 giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione (art. 161, comma 10, l. fall.)

La disposizione emergenziale, in via del tutto eccezionale ed esclusivamente per le domande di concordato con riserva depositate entro il 31 dicembre 2020 (salvo proroghe), consente che il tribunale possa concedere termine compreso tra 60 e 120 giorni, prorogabili di non oltre 60 giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione, anche qualora sia pendente istanza di fallimento.

Pertanto, in questa fase emergenziale, tutti i debitori in concordato con riserva potranno fruire dei termini di deposito ordinari senza distinzioni di sorta e senza che essi debbano essere abbreviati a causa di istanza di fallimento pendente.

10. Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione già omologati: proroga di 6 mesi in automatico ex lege (art. 9, comma 1, Decreto Liquidità).

Senza necessità di impulso alcuno da parte del debitore (a differenza delle precedenti possibilità offerte al debitore in pendenza di concordato o accordo non ancora omologati), allorquando sia già intervenuta l’omologa da parte del Tribunale (procedimenti, quindi, “chiusi”), i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione sono automaticamente prorogati di 6 mesi, ex lege.

L’unica condizione che la legge pone, affinché scatti la predetta misura, è che l’esecuzione degli obblighi scaturenti dal piano o dall’accordo siano successivi alla data del 23 febbraio 2020.

Non vi è valutazione alcuna da parte del Tribunale, né se vi sia necessità di una formale richiesta da parte del debitore, né se ricorra effettiva necessità in seguito all’emergenza sanitaria; ciò che ha destato qualche perplessità[11], visto che le altre disposizioni emergenziali in tema di procedure concorsuali ancora aperte prevedono invece tanto l’impulso del debitore, quanto il vaglio del Tribunale.

11. Transazione fiscale.

Nell’ottica di una prima interpretazione della normativa emergenziale in tema di procedure concorsuali, come impattante sul sovraindebitamento, si ritiene utile segnalare un’altra importante novità.

Assai si discute, in questi giorni, degli emendamenti proposti in vista dell’emanazione della legge di conversione del decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020, che andrebbero a modificare gli artt. 180, 182 bis e 182 ter l. fall.

In estrema sintesi, tali emendamenti consisterebbero:

  • modifica all’art. 180 l. fall., tale per cui il tribunale possa omologare il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte di Agenzia delle Entrate e Inps, quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze e quando, sulla base delle risultanze della relazione dell’attestatore, la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria;
  • modifica dell’art. 182 bis, comma 4, l. fall., tale per cui il tribunale omologa l’accordo di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte di Agenzia delle Entrate e Inps, quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’attestatore, la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria;
  • modifiche all’art. 182 ter l. fall., tale per cui l’attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale,

in guisa che l’adesione all’accordo o il voto nel concordato preventivo da parte di Agenzia delle Entrate e Inps non condizioneranno più l’esito della procedura, anche quando determinante; ciò perché sarà il Tribunale, sulla base di attestazione ad hoc, a valutare il miglior trattamento di Agenzia delle Entrate e Inps rispetto all’alternativa liquidatoria.

I crediti di natura chirografaria che possono essere stralciati sono anche quelli degradati per incapienza quando il professionista indipendente attesta, relativamente ai crediti tributari o contributivi e relativi accessori, la sussistenza della convenienza del trattamento proposto dal debitore rispetto alla liquidazione fallimentare. 

I predetti emendamenti, che entrerebbero in vigore al momento della conversione in legge del dl 125/2020, sarebbero immediatamente operative in quanto si tratterebbe di norme processuali che potrebbero essere applicate dai tribunali in tutti i procedimenti non ancora omologati e quindi anche per quelle procedure tuttora pendenti.

Ebbene, si noti che i predetti emendamenti fanno riferimento esclusivamente al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione, senza menzionare ad esempio l’accordo con i creditori per sovraindebitamento, laddove sappiamo che l’accordo viene omologato quando è raggiunto il voto positivo di almeno il 60% dei crediti, anche con il meccanismo del silenzio-assenso.

Ebbene, affatto di rado, tra questi creditori vi è l’Agenzia delle Entrate o l’Inps e pertanto sarebbe auspicabile che tali emendamenti non riguardino solamente la legge fallimentare, ma anche la legge n. 3/2012.

 

Milano, 4 dicembre 2020

Avv. Francesca Monica Cocco

 

[1] Fabio Cesare, “L’ibernazione selettiva delle procedure minori e dei fallimenti nel Decreto Liquidità”, IlFallimentarista.it, Giuffrè, 23 aprile 2020.

[2] Relazione Tecnica al Decreto Legge n. 23/2020, poi convertito con la Legge n. 40/2020, noto anche come “Decreto Liquidità”.

[3]Nell’ottica di attenuare le ripercussioni economiche negative innescate dall’emergenza epidemiologica e connesse al blocco delle attività produttive, anche nell’ambito delle procedure concorsuali”, Circolare del Tribunale di Foggia Sezione Fallimenti del 9 giugno 2020.

[4] Relazione Illustrativa al Decreto Legge n. 23/2020, poi convertito con la Legge n. 40/2020, noto anche come “Decreto Liquidità”.

[5] La giurisprudenza viene in soccorso, offrendo talune esemplificazioni circa i momenti in cui è possibile depositare l’istanza, ovvero: prima dell’adunanza dei creditori; dopo l’adunanza, ma con votazione approvativa; nelle more tra la valutazione approvativa e l’inizio del giudizio di omologazione; nelle more di quest’ultimo giudizio (Trib. Pistoia 5 maggio 2020, reperibile su IlCaso.it e Unijuris.it).

[6] Francesca Monica Cocco, “Concordato preventivo ai tempi del Covid-19: modalità per riformulare ex novo il piano concordatario”, CrisieRisanamento.it, Giuffrè, 21 ottobre 2020.

[7] Stefano Ambrosini, “La ‘falsa partenza’ del codice della crisi, le novità del decreto liquidità e il tema dell’insolvenza incolpevole”, IlCaso.it, 21 aprile 2020; in senso conforme, Fabio Cesare, “L’ibernazione selettiva delle procedure minori e dei fallimenti nel Decreto Liquidità”, IlFallimentarista.it, Giuffrè, 23 aprile 2020.

[8] Filippo Lamanna, “Le misure temporanee previste dal Decreto Liquidità per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione”, IlFallimentarista.it, Giuffrè, 14 aprile 2020.

[9] Stefano Ambrosini, “La rinuncia al concordato preventivo dopo la legge (n. 40/2020) di conversione del “Decreto Liquidità”: nascita di un ‘ircocervo’?”, IlCaso.it, 10 giugno 2020.

[10] Stefano Morri, “La moratoria prevista dal Decreto Liquidità (art. 9 c. 5-bis DL 23/2020 introdotto in sede di conversione dalla L. 40/2020)”, CrisieRisanamento,it, Giuffrè, 20 agosto 2020; in senso conforme, Stefano Ambrosini, “La rinuncia al concordato preventivo dopo la legge (n. 40/2020) di conversione del “Decreto Liquidità”: nascita di un ‘ircocervo’?”, IlCaso.it, 10 giugno 2020, laddove scrive: “la protezione dalle iniziative cautelari ed esecutive dei creditori tipica del preconcordato è stata coniugata con un rimedio che prescinde completamente da quel controllo che il tribunale è invece chiamato ad effettuare, a valle della fase preconcordataria, sul contenuto della domanda di concordato o di omologazione dell’accordo di ristrutturazione”.

[11] Stefano Morri, “Il Decreto Liquidità e le modifiche alla disciplina fallimentare. Una prima analisi, alcuni spunti critici e delle proposte”, IlFallimentarista.it, Giuffrè, 9 aprile 2020.

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