La segnalazione in Centrale Rischi per mero ritardo è illegittima

Commento sentenza Corte di Cassazione n. 25512/2017

Con la sentenza n. 25512 del 26 ottobre 2017, la Corte di Cassazione consolida l’orientamento in base al quale la segnalazione a sofferenza da parte della banca non può avvenire per il semplice ritardo nel pagamento delle obbligazioni in corso, ma deve essere il risultato della valutazione patrimoniale e finanziaria del soggetto, la quale deve apparire complessivamente deficitaria.

Il ritardo nel pagamento di una o più rate di mutuo o di altri finanziamenti, quando è giustificato da una mancanza momentanea di liquidità, accompagnata comunque da una situazione patrimoniale positiva, non può dare luogo alla segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi in Banca d’Italia (“CE.RI.”).

Inoltre, la segnalazione a sofferenza in CE.RI. è altresì illegittima se, fra banca e cliente, vi sono addirittura in corso vertenze o contestazioni in merito alle obbligazioni stesse, come nella sentenza in esame.

A ricorrere per cassazione sono state una banca e una finanziaria, che si erano viste condannare dalla Corte di Appello di Palermo alla cancellazione della segnalazione in CE.RI. effettuata verso un soggetto cliente, oltre alla condanna al risarcimento del danno.

La Cassazione ha rigettato il ricorso della banca e della finanziaria, ritenendo valide invece le motivazioni individuate dalla Corte di Appello di Palermo, secondo le quali il mancato pagamento delle obbligazioni da parte del soggetto segnalato non era né espressione di insolvenza, né di difficoltà economiche gravi e non transitorie, ma derivava dalle seguenti circostanze:

  1. il soggetto segnalato aveva beneficiato per legge della sospensione delle scadenze dei prestiti agrari;
  2. il soggetto segnalato non condivideva i tassi applicati dalla banca, come dimostrato dal fatto che era sorto, in proposito, un contenzioso;
  3. il mancato pagamento era dipeso da una transitoria e non definitiva mancanza di liquidità, in quanto, nel settore vitivinicolo, i ricavi sono concentrati tipicamente nell’ultima parte dell’anno;
  4. la situazione finanziaria e patrimoniale del soggetto segnalato non può considerarsi deficitaria, per la presenza di un congruo patrimonio immobiliare.

La Cassazione richiama correttamente l’art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 351/1993, il quale, pur perseguendo l’interesse pubblico di contenere il rischio bancario, delinea i presupposti che giustificano la segnalazione a sofferenza in CE.RI. da parte della banca.

Difatti, la possibilità per la banca di segnalare a sofferenza il proprio cliente incide notevolmente sulla sua reputazione economica ed operatività bancaria, soprattutto quando si tratta di soggetto in forma di impresa.

Di conseguenza, qualora l’individuazione dei presupposti che giustificano la segnalazione a sofferenza in CE.RI. da parte della banca sia erronea, si configura una “responsabilità negoziale” della banca stessa, per violazione degli obblighi contrattuali e conseguente obbligo di risarcire il danno.

Al suddetto orientamento consolidato della Corte di Cassazione sono conformi le decisioni in materia di illegittimità della segnalazione in CE.RI. dell’ABF, ovvero dell’Arbitro Bancario Finanziario (inter alia, ABF Bari decisione n. 2244/2017, ABF Napoli decisione n. 2677/2016, ABF Milano decisione n. 3457/2015, ABF Napoli decisione n. 4178/2015, ABF Roma decisione n. 3939/2012, ABF Roma decisione n. 2636/2012, ABF Roma decisione n. 1836/2012).

Milano, 25 marzo 2018.

Avv. Francesca Monica Cocco

La segnalazione in Centrale Rischi per mero ritardo è illegittima  >> Articolo in PDF

Corte di Cassazione n. 25512_2017  >> Sentenza in PDF

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *