Prededucibilità del professionista negli accordi di ristrutturazione

Commento sentenza Corte di Cassazione n. 1896/2018

In ossequio alle altre procedure concorsuali, anche negli accordi di ristrutturazione, disciplinati dall’art. 182 bis L.F., i crediti del professionista sorti in funzione della procedura possono essere ammessi in prededuzione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1896/2018 pubblicata il 25 gennaio 2018, per la prima volta, prende una posizione netta sulla prededucibilità dei crediti professionali negli accordi di ristrutturazione.

Nel caso di specie, il Tribunale di Verona, con decreto n. 20/2015 depositato in data 16.02.201, adito ai sensi dell’art. 98 L.F. in opposizione allo stato passivo fallimentare, aveva negato la prededucibilità dei crediti di due avvocati, che avevano effettuato prestazioni professionali in funzione dell’omologazione dell’accordo di ristrutturazione, in epoca anteriore al fallimento della società stessa.

In particolare, gli avvocati avevano chiesto di essere ammessi al passivo fallimentare nei termini seguenti: (i) in prededuzione, per prestazioni di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale funzionali all’omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.; (ii) in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per prestazioni effettuate nel biennio antecedente al fallimento; (iii) al chirografo, per prestazioni effettuate prima del biennio suddetto.

Tuttavia, con il decreto di esecutività dello stato passivo, il credito degli avvocati veniva puramente ammesso al privilegio ex art. 2751 bis n. 2. Il Tribunale di Verona, adito in opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo, aveva confermato l’ammissione al privilegio, sulla scorta di due motivazioni:

  1. l’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F., per il suo carattere privatistico, è estraneo alle procedure concorsuali;
  2. l’accordo di ristrutturazione, ancorché omologato, non aveva apportato alcuna utilità alla massa dei creditori, essendo stato dichiarato fallimento in data 26.07.2013, a fronte dell’omologa dell’accordo di ristrutturazione avvenuta non molto tempo prima, ovvero in data 16.03.2012.

Con riguardo alla prima motivazione, la Corte di Cassazione stabilisce definitivamente che “… l’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis appartiene agli istituti di diritto concorsuale…” e ciò a dispetto degli “annosi dibattiti dottirnali” sul punto, pur tenendo conto del carattere peculiare degli accordi di ristrutturazione, ovvero quello di atteggiarsi ad “ipotesi intermedia tra le forma di composizione stragiudiziale e le soluzioni concordatarie della crisi di impresa”.

La riconduzione degli accordi di ristrutturazione all’alveo degli istituti di diritto concorsuale è motivata dal fatto che anche negli accordi di ristrutturazione vengono realizzate forme di controllo e pubblicità, nonché effetti protettivi, coerenti con le caratteristiche degli istituti di diritto concorsuale, “pur nel rilevante spazio di autonomia privata, accordato alle parti”.

Si pensi, da un alto, alle condizioni di ammissibilità, al deposito presso il tribunale competente, alla pubblicazione nel registro delle imprese ed alla necessità di omologazione; dall’altro lato, ai meccanismi di protezione temporanea, all’esonero della revocabilità degli atti, ai pagamenti ed alle garanzie poste in essere in sua esecuzione.

Con riguardo, invece, alla seconda motivazione, ovvero l’esclusione dalla prededucibilità per asserita mancanza di utilità per i creditori, la Corte di Cassazione non ha fatto altro che ribadire un principio ormai consolidato in materia.

Difatti, con riguardo alle fattispecie in materia di concordato preventivo, la Corte ha ribadito il principio secondo il quale “il credito del professionista (nella specie, un avvocato) che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda, rientra de plano tra i crediti sorti “in funzione” della procedura e, come tale, a norma dell’art. 111, secondo comma, legge fall., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti” (inter alia, Cassazione n. 22450/2015, n. 8958/2014, n. 8533/2013).

La ratio di tale principio va rinvenuta nell’essere, l’ammissione al concordato, in sé sintomatica della funzionalità delle attività connesse alla presentazione della domanda stessa di concordato, e tale funzionalità non può “successivamente” venire meno, con un giudizio ex post in caso di successivo fallimento.

L’apparato normativo, infatti, è teso a favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, senza che il debitore possa essere ostacolato nella ricerca di un’assistenza professionale, che non abbia lo scudo della prededucibilità, anche se ciò potrebbe essere intesa come un’eccezione al principio della par condicio.

Con la sentenza in esame, pertanto, lo svincolamento della prededucibilità dei professionisti, per attività svolte in funzione della procedura, dal giudizio di utilità ex post, è da ritenersi pienamente operante anche negli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.

Milano, 13 marzo 2018.

Avv. Francesca Monica Cocco

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