Rottamazione Bis. Come aumentare le rate di pagamento e falcidiare l’importo rottamato attraverso il Sovraindebitamento

Rottamazione Bis. Come aumentare le rate di pagamento e falcidiare l’importo rottamato attraverso il Sovraindebitamento.

Termine di presentazione delle domande al 15 maggio 2018.

Le rate obbligatorie di pagamento dei debiti fiscali rottamati sono, si sa, assai stringenti. Tanto da ostacolare, in moltissimi casi, la stessa convenienza da parte del debitore ad accedere alla Rottamazione, in quanto risulta già prevedibile l’impossibilità di onorare le rate obbligatorie alla rispettive scadenze.

Non solo. Lo stesso importo rottamato, così come comunicato dall’ente a seguito di istanza di rottamazione, nonostante venga sfrondato di sanzioni e parte degli interessi, non risulta spesso congruo rispetto alle possibilità finanziarie del debitore, con conseguente abbandono dell’iter.

Vale la pena evidenziare che abbinando la Rottamazione Bis con la procedura del Sovraindebitamento di cui alla L. n. 3/2012, è possibile “sfuggire” al numero delle rate obbligatorie previste per il pagamento dell’importo rottamato e, in buona parte dei casi, è possibile falcidiare ulteriormente l’importo già rottamato.

In pratica, l’importo rottamato entra a far parte del piano di ristrutturazione proprio del sovraindebitamento e segue le sorti dello stesso, indipendentemente dalle originarie rate obbligatorie di pagamento previste ed indipendentemente dal quantum liquidato dall’ente.

Ad esempio, qualora ruoli oggetto della Rottamazione Bis derivino da attività professionali o imprenditoriali ed il debitore si trovi in oggettivo stato di sovraindebitamento, può proporre un accordo con i creditori ai sensi degli artt. 10 e seguenti della L. n. 3/2012, il quale viene raggiunto con il voto favorevole del 60% dei crediti.

Oppure, qualora i ruoli oggetto della Rottamazione Bis derivino da attività personali e consumistiche ed il debitore si trovi in oggettivo stato di sovraindebitamento, può proporre il piano del consumatore ai sensi degli artt. 12 bis e seguenti della L. n. 3/2012.

Ciò è possibile anche quando l’unico creditore sia l’Erario (sempre che il debitore si trovi in stato di sovraindebitamento).

Un aspetto interessante: nel Sovraindebitamento, il piano/accordo raggiunto non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso (art. 11 comma 3 e art. 12 ter comma 3 della L. n 3/2012). Ciò significa che gli effetti della ristrutturazione dei debiti ed eventuale esdebitazione si hanno solo nei confronti del soggetto che ha radicato la procedura e non anche nei confronti di eventuali coobbligati in solido.

Diversamente, se per alcune cartelle ci sono più coobbligati (la stessa cartella è stata notificata a più soggetti coobbligati in solido) basta che uno solo dei coobbligati aderisca alla Rottamazione ed anche gli altri coobbligati beneficeranno degli effetti di tale adesione (estinzione del debito, sospensione di azione cautelari ed esecutive).

In guisa che sarebbe possibile, abbinando la Rottamazione al Sovraindebitamento, liberare sia il debitore principale che i coobbligati.

Un altro aspetto interessante sarebbe costituito dal fatto che il debitore non è più ostaggio del pagamento della prima rata per il perfezionamento della Rottamazione, in quanto l’intero importo rottamato soggiace alle procedura da Sovraindebitamento e non più al meccanismo rateale della Rottamazione.

Ecco in sintesi, l’impianto normativo:

la prima Rottamazione, ovvero definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, era stata introdotta dall’art. 6 del D.L. n. 193/2016, poi convertito nella L. n. 225/2016. Pertanto, a partire dal 2017 era possibile procedere all’estinzione dei ruoli, mediante lo stralcio di sanzioni e parte degli interessi, pagando, nel massimo di 5 rate, le iscrizioni dal 2000 al 2016.

[Successivamente, con il D.L. n. 148/2017, sono stati aggiunti, all’art. 6 del D.L. n. 193/2016, i commi dal 13-quater al 13- septies, ammettendo la c.d. Rottamazione Bis anche per i ruoli da gennaio 2017 a settembre 2017].

La n. 225/2016, legge di conversione del D.L. n. 193/2016 istituente la prima Rottamazione, aveva inserito, nell’originario art. 6 del D.L. n. 193/2016 i seguenti commi riguardanti, appunto, la procedura da Sovraindebitamento:

9-bis. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3”.

9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni,  gli interessi di  mora  di  cui  all’articolo  30,  comma 1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni  e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore”.

E’ dubbio se i paletti posti per l’accesso alla Rottamazione Bis (ad esempio precedenti rottamazioni non portate a termine o rateizzazioni non onorate) valgano anche in caso di accesso al Sovraindebitamento.

Se così fosse, si potrebbero inserire nel Sovraindebitamento, senza pagare sanzioni e interessi, soltanto i ruoli ammessi alla Rottamazione Bis; i ruoli che, per qualunque motivo, non siano ammessi alla Rottamazione Bis, potrebbero essere inseriti nel Sovraindebitamento così come sono, ovvero comprensivi di sanzioni e interessi.

In tal modo il percorso sarebbe il seguente: inserisco nel sovraindebitamento gli importi già ammessi alla Rottamazione Bis e già rottamati (con la possibilità di ulteriori falcidie e maggiori rate proprie del sovraindebitamento).

Diversamente, se i paletti posti per l’accesso alla Rottamazione Bis non avessero alcuna valenza nel Sovraindebitamento, il percorso sarebbe al contrario: inoltro domanda di Rottamazione Bis di tutti i ruoli che sono già oggetto di procedura da Sovraindebitamento, compresi ruoli che non sarebbero ammessi alla Rottamazione. In tale modo, si potrebbe accedere alla Rottamazione Bis, e conseguente falcidia di sanzioni e interessi, anche per quei ruoli che sarebbero esclusi formalmente dalla Rottamazione stessa.

Da un punto di vista pratico, la domanda di Rottamazione Bis deve essere inoltrata con l’apposito modulo DA-S specifico per il sovraindebitamento (qui allegato), con le stesse modalità del modulo DA.

Si noti che nella compilazione del suddetto modulo DA-S viene specificamente richiesto di indicare (i) data del deposito in Tribunale della proposta di accordo o di piano; (ii) Tribunale competente ove è radicata la procedura, e conseguente numero di R.G. (iii) data della notifica all’ente interessato dalla procedura.

Ebbene, come sappiamo, nel sovraindebitamento si arriva al deposito degli atti in Tribunale con n. R.G. ufficiale soltanto in una fase successiva. Difatti tale procedura è spaccata in due: (a) fase stragiudiziale ovvero dinanzi al Gestore OCC o Professionista facente funzione OCC (durante i quali si hanno degli RG provvisori e non definitivi); (b) fase giudiziale con deposito presso il Tribunale competente della proposta di accordo o di piano, con conseguente assegnazione del n. R.G.; (c) fase giudiziale con contraddittorio, allorquando il Giudice Delegato fissa l’udienza e ne ordina la comunicazione ai creditori per il loro intervento.

Pertanto potrebbe capitare che, a ridosso della scadenza per il deposito dell’istanza di Rottamazione Bis, non sia ancora sopraggiunta la fase giudiziale, nemmeno contraddittoria, e quindi sarebbe impossibile compilare il modulo DA-S con i dati di cui sopra ed accedere qundi alla Rottamazione.

Fortunatamente, ciò non è causa di impedimento: interrogando l’ente in proposito, ci è stato detto che, in mancanza dei dati sul Tribunale, numero di RG e data notifica all’ente creditore, è sufficiente allegare in pdf al modulo DA-S gli atti già a propria disposizione (ad esempio Istanza di nomina Gestore OCC o Professionista facente funzione OCC, oppure Domanda di piano o accordo depositata in Tribunale, ma non ancora sopraggiunta da decreto di fissazione udienza).

In conclusione, al fine di vagliare la possibilità di incociare Sovraindebitamento e Rottamazione, con i vantaggi sopra descritti, occorre procedere a:

  • verifica dell’oggettivo stato di sovraindebitamento;
  • verifica dei presupposti per accedere all’accordo con i creditori oppure al piano del consumatore;
  • verifica dei presupposti per l’accesso alla Rottamazione Bis, verifica dei ruoli rottamabili;
  • predisposizione della Domanda e dei necessari allegati relativi al Sovraindebitamento.

Per chiarimenti e Faq, è possibile scrivere allo Studio alla mail fm.cocco@coccostudiolegale.it, oppure commentare qui sotto.

Milano, 6 maggio 2018

Avv. Francesca Monica Cocco.

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Modulo DA-S Rottamazione Bis con Sovraindebitamento  >> Modulo in PDF

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